FPM, federazione contro la pirateria musicale, ha espresso apprezzamento per la rilevante decisione a Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha confermato il concorso tra i reati di pirateria (art.171 ter legge 633/1941) e ricettazione (art. 648 codice penale)
Infatti, dopo una serie di pericolose pronunce che escludevano il concorso della ricettazione a seguito dell’introduzione dell’illecito amministrativo al 174 ter (sanzione all’acquirente) questa decisione a Sezioni Unite rimette le cose al suo posto mantenendo l’efficacia di un disposto normativo molto utile per la lotta alla pirateria.
La questione, posta in decisione il 20 dicembre riguardava
a) se integri il delitto di ricettazione l’acquisto per uso non personale di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti e privi di contrassegno S.I.A.E.
b) se il reato previsto dall’art. 171 ter legge 22 aprile 1941, n. 633, nel testo modificato dagli artt. 14 legge 18 agosto 2000, n. 248 e 26 d.lgs. 9 aprile 2003 n. 68, concorra con il delitto di ricettazione.
L’interpretazione che ammette il concorso, sarebbe derivata dalla presenza della congiunzione “con” (presente nell’art. 28 del D. Lgsl. 68/2003) al posto di “nei” (utilizzato dall’art. 16 della L. 248/00), una piccola ma rilevante modifica alla normativa ottenuta in sede di recepimento della Direttiva Copyright.
Come è noto, il mantenimento del concorso tra art. 171 ter e ricettazione, art.648 codice penale, aumenta l’efficacia deterrente dell’azione di contrasto con sanzioni cumulative di notevole rilievo.
La sentenza stabilisce a questo punto con certezza che l’applicazione dell’art. 174 ter (sanzione amministraiva) solo in caso di acquisto per uso personale
Fonte (FPM)
Riportiamo la massima contenuta nel sito della Cassazione
NRG: 35289/2005
Sezione: Seconda
Udienza del 20/12/2005
Relatore A. Nappi
Questione:
Se il reato previsto dall’art. 171 ter legge 22 aprile 1941, n. 633, nel testo modificato dagli artt. 14 legge 18 agosto 2000. n. 248 e 26 d. lgs. 9 aprile 2003 n. 68, possa concorrere con il delitto di ricettazione.
Riferimenti normativi: Cod. pen., art. 15 e 648; artt. 171 ter l. 22 aprile 1941, n. 633, nel testo modificato dagli artt. 14 l.18 agosto 2000, n. 248 e 26 d. lgs. 9 aprile 2003 n. 68; artt. 174 bis e 174 ter, l. 22 aprile 1941 n. 633. nel testo modificato dagli artt. 27 e 28 d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68; art. 16 l.18 agosto 2000, n. 248; art. 41 d. lgs. 9 aprile 2003, n. 68; art. 1, comma 7, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in l. 14 maggio 2005, n. 80.
Soluzione:
Nel vigore della legge n. 248 del 2000 il concorso del reato di ricettazione era escluso, in quanto la condotta di acquisto di supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, ove non costituisse concorso in uno dei reati previsti dagli artt. 171 – 171 octies legge 22 aprile 1941, n. 633, integrava l’illecito amministrativo di cui all’art. 16 della stessa legge, anche se l’acquisto fosse destinato al commercio.
In base al d. lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato l’art. 16 della legge n. 248 del 2000 (art. 41) e l’ha sostituito con il nuovo testo dell’art. 174 ter legge n. 633 del 1941 (art. 28), può configurarsi il concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all’art.171 ter della legge 22 aprile 1941 n. 633, mentre può configurarsi l’illecito meramente amministrativo previsto dall’art. 174 ter legge n. 633 del 1941 soltanto quando l’acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale.