Di seguito le interrogazioni a risposta scritta presentate al Senato in questi giorni da diversi parlamentari, in merito alle vicende gestionali della Società Italiana Autori ed Editori S.I.A.E.
Legislatura 14º – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 841 del 13/07/2005
BEVILACQUA – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell’economia e delle finanze – Premesso che:
come recita l’articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999, la SIAE è un ente pubblico a base associativa;
in base al combinato disposto degli articoli 7 e 13 del decreto legislativo n. 419/1999, l’organizzazione ed il funzionamento della SIAE devono essere coerenti con i principi di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo n. 165/2001;
secondo consolidati indirizzi dottrinari e giurisprudenziali, in un Ente Pubblico, compresi quelli economici, la natura pubblicistica dell’Ente ne investe e ne caratterizza in tal misura l’aspetto organizzativo che le violazioni delle norme di organizzazione giungono a pregiudicare la legittimità e la validità della stessa attività svolta dall’Ente anche qualora detta attività, come nel caso della SIAE, sia soggetta per buona parte alle norme del diritto privato;
la SIAE, come autorevolmente affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 241 del 1990, esercita il monopolio nell’intermediazione relativa all’esercizio e allo sfruttamento economico del diritto d’autore;
oltre all’attività di intermediazione la SIAE può esercitare anche la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati;
la SIAE, inoltre, è destinataria di ingenti somme derivanti, ad esempio, dall’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 68/2003, somme che vengono o debbono essere versate alla SIAE non in forza di un’attività di intermediazione o di mandato, ma solo ed esclusivamente in forza di norme inderogabili e cogenti di legge;
con sentenza n. 7857/2004 il Consiglio di Stato ha annullato la deliberazione dell’Assemblea della SIAE del 26 giugno 2003 con la quale vennero designati il presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione;
in seguito alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 63 del 26 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2005, n. 96, all’articolo 7 del decreto legislativo n. 419/1999, la vigilanza sulla SIAE è esercitata dal «Ministro per i beni e le attività culturali (…) congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri»;
ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del decreto legislativo n. 419/1999, spetta all’autorità di vigilanza il potere di approvazione dei bilanci e rendiconti della SIAE;
l’articolo 13 del decreto legislativo n. 419/1999 prevede che i componenti del consiglio di amministrazione della SIAE siano nominati con decreto dell’Autorità vigilante, e al tempo stesso che non possono essere nominati alla carica di Consiglieri i rappresentanti «di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali”;
in base alle vigenti disposizioni normative, il Presidente della SIAE, ferma la designazione della assemblea, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previsto dalla legge n. 14 del 1978;
ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 14 del 1978, la proposta di nomina del Presidente deve essere adeguatamente corroborata da «motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intende perseguire nell’istituto o ente pubblico»;
sino ad oggi numerose sono state le interrogazioni e interpellanze parlamentari volte a far luce sull’operato della SIAE a partire dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione, di cui ha fatto parte il sig. Ivan Cecchini, che adesso è stato designato dall’assemblea della SIAE alla carica di Presidente;
in seguito al parere negativo espresso dalla 7a Commissione permanente del Senato sulla proposta di nominare Presidente della SIAE il maestro Migliacci, già designato dall’Assemblea nel corso della riunione del 21 dicembre 2004, e alla conseguente «rinuncia» da parte del maestro Migliacci, l’Assemblea della SIAE, nella riunione del 28 giugno 2005, ha designato, a maggioranza, il Presidente nella persona del dott. Ivan Cecchini;
nella stessa seduta ha approvato a maggioranza il bilancio consuntivo del 2004;
negli ultimi tempi anche l’attenzione di diversi organi di stampa, come «Libero» del 23 aprile 2004, si è soffermata sulla SIAE suscitando vari quesiti sulla regolarità e sulla legittimità dell’attività posta in essere dalla SIAE ed in particolare dai suoi vertici;
l’ultimo organo di stampa che si è occupato della SIAE è stato «L’Espresso» (n. 25 del 30 giugno 2005 e n. 27 del 14 luglio 2005), che ha posto nuovi e preoccupanti interrogativi sull’idoneità della SIAE a svolgere con efficienza ed efficacia i propri compiti istituzionali,
si chiede di sapere:
se sia conforme al vero che l’intero procedimento di ricostituzione degli organi della SIAE, avviato in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7857 del 2004, è attualmente al vaglio del TAR del Lazio;
se sia vero che il Presidente designato dott. Ivan Cecchini, già nominato consigliere di amministrazione della SIAE, è anche Direttore dell’AIE, ruolo di rappresentanza che in base all’articolo 13 del decreto legislativo 419 del 1999 impedisce la nomina in seno al consiglio di amministrazione della SIAE;
se sia conforme al vero che il bilancio consuntivo del 2004 e la designazione del Presidente sono avvenute senza il concorso di una parte significativa e autorevole degli autori della musica italiana;
se risultino veri i dati riportati da «L’Espresso» a proposito del bilancio consuntivo 2004 ed in particolare se sia conforme al vero che la differenza tra il «valore della produzione» il «costo della produzione» sia negativo e sia pari a – (meno) 10.084.535;
se risulti vero che tale disavanzo sia già destinato ad incrementarsi di circa il 50%, come sembrerebbe dalla lettura del preventivo 2005;
se corrisponda al vero la citazione effettuata da «L’Espresso» della relazione del Collegio dei Revisori, secondo la quale «Il risultato della gestione caratteristica permane negativo a causa della maggiore consistenza dei costi (milioni 188,8) rispetto ai ricavi (milioni 178,7)» e se corrisponda al vero che il Presidente designato, dott. Ivan Cecchini, era il Vice Presidente del medesimo consiglio di amministrazione in carica nel 2003-2004, responsabile del bilancio del 2004;
se corrisponda al vero la citazione effettuata da «L’Espresso» alla relazione del Collegio dei Revisori, secondo la quale «I proventi finanziari (23,9 milioni) continuano a svolgere una importante funzione di equilibrio economico della gestione»;
se sia conforme al vero ciò che afferma «L’Espresso» quando asserisce che «La SIAE quando fa il suo mestiere perde, ripiana le perdite solo grazie ai cospicui interessi che ottiene sulla liquidità» e che «A pag. 13 del Progetto di bilancio a proposito delle immobilizzazioni finanziarie è scritto: ‘Sono correlate a finalità che in via ordinaria non ne fanno prevedere la vendita prima della loro naturale scadenza’»;
se corrisponda al vero, invece, che se le somme fossero davvero destinate alla ripartizione agli autori, gli impieghi delle risorse dovrebbero essere a scadenza semestrale, in quanto la SIAE ripartisce i diritti agli associati ogni sei mesi, e se corrisponda al vero che il Presidente designato, dott. Ivan Cecchini, era il Vice Presidente del medesimo consiglio di amministrazione che ha adottato le decisioni in materia finanziaria cui si riferisce «L’Espresso»;
se corrisponda al vero che l’operato del consiglio di amministrazione è anche al vaglio della magistratura penale per quanto concerne gli investimenti finanziari della SIAE decisi dal consiglio di amministrazione della SIAE;
se risulti vero che l’Autorità vigilante non ha ancora approvato il bilancio preventivo per il 2005 e che lo stesso presenta un disavanzo di circa 15 milioni di euro tra costo e valore della produzione e nella gestione servizi, per una cifra superiore a 4 milioni di euro, in evidente violazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999 e dell’articolo 1 dello Statuto, secondo i quali la SIAE deve assicurare la separazione contabile tra la gestione relativa alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi e per ciascuna di tali gestioni deve essere perseguito l’equilibrio finanziario;
se sia conforme al vero ciò che afferma «L’Espresso» quando asserisce che «la SIAE nella sua attività di raccolta e ripartizione dei diritti perde vari milioni di euro, pur essendo tra le Società di collecting più «care» del mondo (in quanto praticherebbe «trattenute» più alte di inglesi, tedeschi e francesi) e raccoglie pro capite meno. Il tutto a spese degli autori di musica»;
se sia conforme al vero che i dati cui fa riferimento «L’Espresso» attengono all’attività posta in essere dalla SIAE quando l’attuale Presidente designato, dott. Ivan Cecchini, era il Vice Presidente;
se corrisponda al vero la citazione effettuata da «L’Espresso» della relazione del Collegio dei Revisori, nella parte in cui si sostiene che l’organo di controllo avrebbe evidenziato la «mancata definizione dei regolamenti previsti dallo Statuto; omessa adozione del Piano Strategico; mancata attuazione dei criteri di razionale organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche; mancato completamento della procedura pubblicistica di determinazione dei compensi dei componenti degli organi sociali»; e che il Presidente designato, dott. Ivan Cecchini, era il Vice Presidente del medesimo consiglio di amministrazione a cui andrebbero imputate le suddette omissioni e non irrilevanti inadempienze;
se sia conforme al vero che il consiglio di amministrazione della SIAE, di cui il Presidente designato dott. Ivan Cecchini era il Vice Presidente, è quindi venuto gravemente meno a quei fondamentali doveri di «programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico» sanciti dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 419 del 1999, il cui adempimento costituisce, come conclude «L’Espresso» nel n. 27 del 14 luglio 2005, «gran parte del lavoro basilare di ogni consiglio di amministrazione»; se sia conforme al vero che il consiglio di amministrazione della SIAE con le sue delibere, ed in particolare con quelle del 12 settembre 2003, 7 settembre 2004 e 16 novembre 2004, ha violato le inderogabili disposizioni di legge e di statuto sull’organizzazione e sul funzionamento della SIAE ed in particolare il principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, e che del medesimo consiglio di amministrazione ha fatto parte anche il dott. Ivan Cecchini, non solo in qualità di membro ma anche di Vice Presidente;
quali siano le misure che, nell’ambito delle rispettive competenze, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri per i beni e le attività culturali e dell’economia e delle finanze intendono intraprendere per far fronte, nell’interesse degli associati e della cultura italiana, all’inefficienza e all’incapacità del consiglio di amministrazione della SIAE, di cui l’attuale Presidente designato faceva parte addirittura con il ruolo di Vice Presidente, testimoniata eloquentemente, qualora fossero confermati, dai dati riportati da «L’Espresso»;
se, alla luce degli stessi dati, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per i beni e le attività culturali non ritengano di dover prendere atto che la nomina a Presidente della SIAE del dott. Ivan Cecchini non sia opportuna né giustificabile visto che lo stesso, avendo già rivestito l’importante ruolo di Vice Presidente, è responsabile, al pari o di più dell’intero consiglio di amministrazione, della suddetta inefficienza;
se risulti vero che il consiglio di amministrazione della SIAE, di cui ha fatto parte l’attuale presidente designato della SIAE, ha determinato e percepito sin dal settembre 2003 i compensi dei propri componenti e del Presidente in violazione delle disposizioni legislative di cui all’articolo 13 del decreto legislativo, n. 419 del 1999 e della direttiva della Presidenza del Consiglio del 2001 e, se ciò fosse vero, a quanto ammontino e quali necessarie iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo al fine di garantire la sollecita restituzione alla SIAE delle somme illegittimamente percepite e di evitare che tale grave violazione si perpetui a danno della SIAE e degli autori italiani anche in futuro.
Legislatura 14º – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 845 del 19/07/2005
FABRIS – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell’economia e delle finanze – Premesso che:
la SIAE è, per espressa previsione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999, un ente pubblico a base associativa;
con sentenza n. 7857/2004 il Consiglio di Stato ha annullato la deliberazione dell’Assemblea della SIAE del 26 giugno 2003 con la quale vennero designati il presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione;
ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 419/1999, così come modificato dal decreto-legge n. 63 del 26 aprile 2005 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2005, n. 96, e convertito dalla legge 25 giugno 2005, n. 109 – “il Ministro per i beni e le attività culturali esercita congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri la vigilanza sulla SIAE. L’attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza”;
ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del decreto legislativo n. 419/1999, spetta all’Autorità di vigilanza il potere di approvazione dei bilanci e rendiconti della SIAE;
in base all’articolo 19 dello Statuto della SIAE, “il bilancio consuntivo, dopo l’approvazione dell’Assemblea, è trasmesso all’Autorità vigilante, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per l’approvazione”;
l’articolo 13 del decreto legislativo n. 419/1999 prevede che i componenti del consiglio di amministrazione della SIAE siano nominati “con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell’ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali”;
l’articolo 8 dello statuto della SIAE prevede che “il presidente, ferma la designazione della assemblea, è nominato ai sensi dell’art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
l’art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, fa salva la vigente disciplina in ordine all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, di cui alla legge n. 14 del 1978;
ai sensi dell’articolo 4 della predetta legge n. 14 del 1978, la proposta di nomina del Presidente deve essere sorretta, tra l’altro, da “motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell’istituto o ente pubblico”;
come è noto e si apprende, tra l’altro, dai Comunicati del Consiglio dei Ministri, in più di un’occasione il Consiglio dei Ministri ha affrontato le questioni concernenti la SIAE, le cui evidentemente gravi criticità lo hanno indotto a richiedere nuovamente il parere delle Commissioni parlamentari competenti sulla nomina del maestro Migliacci a Presidente della SIAE nonostante fossero già scaduti i termini regolamentari previsti;
sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica è stata richiesta l’istituzione di un’apposita Commissione d’indagine per far luce sulle gravi criticità denunciate in relazione all’attività della SIAE;
il 3 maggio 2005 il Relatore nella VII Commissione permanente della Camera dei Deputati sulla proposta di nomina del maestro Franco Migliacci a Presidente della SIAE, in conclusione di un’articolata e dettagliata relazione, ha invitato la Commissione ad esprimere parere contrario sulla proposta di nomina, parere che non è stato reso solo perché il successivo 11 maggio il maestro Migliacci ha rinunciato alla designazione fatta in suo favore, dopo che già la 7ª Commissione permanente del Senato ne aveva respinto la proposta di nomina, per una serie di motivazioni riassumibili, in buona sostanza, tanto nei fondati dubbi di legittimità in ordine alla deliberazione assembleare del 21 dicembre 2004, quanto nel diffuso clima di illegalità ed inefficienza che avrebbe caratterizzato il periodo di governo del presidente Migliacci, relativamente al quale erano state presentate numerose interrogazioni, sia al Senato che alla Camera dei deputati, che a tutt’oggi – purtroppo – sono rimaste ancora senza risposta;
l’11 maggio 2005 il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, ha nominato Consiglieri di Amministrazione i tre soggetti designati dall’Assemblea della SIAE nonostante il potere di nomina, in seguito all’entrata in vigore del decreto-legge n. 63 del 26 aprile 2005, non spettasse più al solo Ministro per i beni e le attività culturali ma a questi “congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri”;
l’Assemblea della SIAE, nella riunione del 28 giugno 2005, ha approvato a maggioranza il bilancio consuntivo del 2004 e ha designato a maggioranza il Presidente nella persona di Ivan Cecchini;
presso il TAR del Lazio pendono numerosi ricorsi (tra i quali, oltre a quello del Codacons, vi è anche quello presentato da Gino Paoli, nella sua qualità di Presidente di un’importante associazione di Autori della musica italiana) per l’annullamento sia del suddetto decreto di nomina che di precedenti atti, a cominciare dalla nota del Ministero per i beni e le attività culturali del 9 dicembre 2004 – che considerava ancora validamente costituito il consiglio di amministrazione della SIAE nonostante la sentenza n. 7857/2004 del Consiglio di Stato ne avesse annullato le designazioni e i decreti di nomina e che invitava il consiglio di amministrazione a nominare, tra i due consiglieri elettivi ritenuti ancora in carica, un Sostituto del Presidente che procedesse a convocare l’Assemblea per reintegrare gli Organi sociali -, del verbale del consiglio di amministrazione del 10 dicembre, in cui si è proceduto alla nomina del Sostituto del Presidente, delle deliberazioni adottate dall’Assemblea il 21 dicembre 2004, con le quali, oltre al Presidente, furono nuovamente designati alla carica di Consiglieri i signori Ivan Cecchini, Giovanni Natale e Diego Cugia, che già facevano parte del consiglio di amministrazione;
recentemente il bilancio della SIAE è stato oggetto di un articolo – apparentemente molto dettagliato – dell'”Espresso” (n. 25 del 30 giugno 2005) che ha posto nuove e serie preoccupazioni sull’inadeguatezza della SIAE a svolgere la sua mission con efficacia;
a tale articolo è seguita una smentita da parte della SIAE, pubblicata sull'”Espresso” nel n. 27 del 14 luglio 2005, affiancata da una ulteriore precisazione da parte della stessa giornalista che aveva scritto il primo articolo, precisazione che sembra ancor più dettagliata ed eloquente – per non dire allarmante – di quanto già scritto con il precedente articolo,
si chiede di sapere:
se sia conforme al vero che l’operato del consiglio di amministrazione è anche al vaglio della magistratura penale per quanto concerne gli investimenti finanziari della SIAE e che il Presidente designato dott. Cecchini era il Vice Presidente del medesimo consiglio di amministrazione nel corso del 2004;
se risulti vero quanto sostenuto sulle pagine dell'”Espresso”, quando rileva che nel “bilancio consuntivo al rigo ‘Differenza (A e B)’ il risultato è: – (meno) 10.084.535. Dove ‘A’ rappresenta il ‘Valore della produzione’ e ‘B’ il ‘Costo della produzione’. Se il costo supera il ricavo vuol dire che la sua gestione è in perdita […] La SIAE ha perso nel 2004 nella sua specifica attività di raccolta del diritto degli autori oltre 10 milioni. Come nota anche il Collegio dei Revisori che a pag. 69 scrive: ‘Il risultato della gestione caratteristica permane negativo a causa della maggiore consistenza dei costi (mln.188,8) rispetto ai ricavi (mln. 178,7)’ “, se risulti altrettanto vero che nel preventivo di bilancio 2005 tale perdita aumenta del 50% e se corrisponda al vero che il Presidente designato dott. Cecchini era il Vice Presidente del medesimo consiglio di amministrazione in carica nel 2004;
se risulti vero e fondato il richiamo fatto dall'”Espresso” alla relazione del “Collegio dei revisori: […] “I proventi finanziari (23,9 mln) continuano a svolgere una importante funzione di equilibrio economico della gestione”” per sostenere che “la SIAE quando fa il suo mestiere perde, ripiana le perdite solo grazie ai cospicui interessi che ottiene sulla liquidità. Un ‘tesoro’ dal quale, appunto, la SIAE ricava le risorse, attraverso le rendite finanziarie. A pag. 13 del Progetto di bilancio a proposito delle immobilizzazioni finanziarie è scritto: ‘Sono correlate a finalità che in via ordinaria non ne fanno prevedere la vendita prima della loro naturale scadenza’: se le somme fossero destinate alla ripartizione agli autori, ci si aspetterebbero impieghi a scadenza semestrale (ogni sei mesi la SIAE ripartisce i diritti agli associati)” e se corrisponda al vero che il Presidente designato dott. Ivan Cecchini era il Vice Presidente del medesimo consiglio di amministrazione responsabile dell’attuale situazione e delle scelte finanziarie assunte e che il consigliere delegato alla gestione finanziaria della SIAE, in violazione dei principi del decreto legislativo n. 419 del 1999 e dello statuto, era il Sig. Diego Cugia, lo stesso di recente nominato consigliere dal Ministro per i beni e le attività culturali;
se risulti vero che il Fondo di Solidarietà incide negativamente sul bilancio della SIAE anche a causa della mancata adozione da parte del consiglio di amministrazione dei provvedimenti necessari per garantire “la neutralità della sua gestione economica in modo da non incidere sul risultato della Società” e se corrisponda al vero che – come sostenuto dall'”Espresso” – il Collegio dei revisori avrebbe da tempo invocato la necessità di tale “neutralità” e che il Presidente designato dott. Cecchini era il Vice Presidente del medesimo consiglio di amministrazione responsabile di tale inerzia o inadempienza che dir si voglia;
se risulti vero quanto sostenuto sulle pagine dell'”Espresso”, quando rileva che “la SIAE nella sua attività di raccolta e ripartizione dei diritti perde vari milioni di euro, pur essendo tra le Società di ‘collecting’ più ‘care’ del mondo (pratica ‘trattenute’ più alte di inglesi, tedeschi, francesi) e raccoglie pro capite meno. Il tutto a spese degli Autori di musica” e che i dati cui fa riferimento l'”Espresso” fanno riferimento all’attività posta in essere dalla SIAE quando il Presidente designato dott. Ivan Cecchini ne era il Vice Presidente;
se risulti vero e fondato il richiamo fatto dall'”Espresso” alla relazione del “Collegio dei revisori” il quale avrebbe sottolineato la “mancata definizione dei Regolamenti previsti dallo Statuto; omessa adozione del Piano Strategico; mancata attuazione dei criteri di razionale organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche; mancato completamento della procedura pubblicistica di determinazione dei compensi dei componenti degli organi sociali”, e che il Presidente designato dott. Ivan Cecchini era il Vice Presidente del medesimo consiglio di amministrazione responsabile delle predette e gravi omissioni e inadempienze denunciate dal Collegio dei revisori che invece costituiscono, come giustamente chiosa “L’Espresso”, “gran parte del lavoro basilare di ogni consiglio di amministrazione”;
quali siano le necessarie iniziative che, nell’ambito delle rispettive competenze, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri per i beni e le attività culturali e dell’economia e delle finanze intendano intraprendere vista l’inefficienza e l’incapacità del consiglio di amministrazione della SIAE desumibili immediatamente dai fatti riportati dall'”Espresso”, qualora ovviamente gli stessi trovassero conferma;
se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per i beni e le attività culturali, alla luce di tali dati eloquenti e significativi di una grave inefficienza, ritengano ancora proponibile e accettabile la nomina a Presidente della SIAE di chi, avendo l’importante ruolo di Vice Presidente, è responsabile al pari o di più dell’intero consiglio di amministrazione della suddetta inefficienza, o non piuttosto ritengano necessario ed opportuno, nonostante l’intervenuta designazione assembleare, valutare, in relazione alla carica di Vice Presidente della SIAE già svolta dal dott. Cecchini, l’esistenza di quei motivi – richiesti dalla legge – “che giustificano la nomina secondo criteri di capacità professionale” che, invero, alla luce degli elementi esposti non sembrano affatto sussistere;
se risulti vero che il consiglio di amministrazione della SIAE ha determinato e percepito sin dal settembre 2003 i compensi dei propri componenti, tra i quali il designato presidente Ivan Cecchini, in aperta e grave violazione delle disposizioni legislative di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 419 del 1999 e della direttiva della Presidenza del Consiglio del 2001, e se ciò fosse vero a quanto ammontino e quali necessarie iniziative intendano assumere il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri per i beni e le attività culturali e dell’economia e delle finanze al fine di garantire la sollecita restituzione alla SIAE delle somme illegittimamente percepite e di evitare che tale grave violazione si perpetui a danno della SIAE e degli autori italiani anche in futuro;
se e quali necessarie ed urgenti misure intendano assumere, nell’ambito delle rispettive competenze, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri per i beni e le attività culturali e dell’economia e delle finanze, qualora i dati riportati da “L’Espresso” fossero confermati, visto che per un importantissimo Ente Pubblico come la SIAE – che detiene per di più il monopolio in materia di diritto d’autore e che non è una semplice società privata che opera in un regime di libera concorrenza – non è affatto ammissibile che, come recita “L’Espresso”, “nella sua attività di raccolta e ripartizione dei diritti perda vari milioni di euro, pur essendo tra le Società di ‘collecting’ più ‘care’ del mondo … La SIAE quando fa il suo mestiere perde, ripiana le perdite solo grazie ai cospicui interessi che ottiene sulla liquidità” , somme che, peraltro, non sarebbero “destinate alla ripartizione agli autori” in quanto “sono correlate a finalità che in via ordinaria non ne fanno prevedere la vendita prima della loro naturale scadenza”.
Legislatura 14º – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 846 del 19/07/2005
CUTRUFO – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell’economia e delle finanze – Premesso che:
la SIAE è, per espressa previsione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999, un ente pubblico a base associativa;
ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 419 del 1999, come modificato dall’articolo 2 del decreto – legge n. 63 del 2005, la SIAE è sottoposta alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali, che la esercita congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza;
il Consiglio di Stato, con decisione n. 7857 del 2004, ha annullato la designazione assembleare del 26 giugno 2003 ed i conseguenti decreti di nomina in forza dei quali sono stati nominati il presidente della SIAE ed i membri del consiglio di amministrazione;
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo n. 419 del 1999, la nomina dei consiglieri di amministrazione della SIAE è effettuata con decreto del Ministro vigilante ed è esplicitamente vietato nominare consiglieri di amministrazione i «rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali»;
ai sensi dell’articolo 11 dello statuto della SIAE, il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, tra cui uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze;
ai sensi dell’articolo 11 dello statuto della SIAE, i membri del collegio dei revisori sono scelti tra persone in possesso di specifica professionalità iscritte nel registro dei revisori contabili;
in base al combinato disposto dell’articolo 11 dello statuto della SIAE e dell’articolo 13, comma 1, lettera h) , del decreto legislativo n. 419 del 1999, il presidente ed un componente supplente sono nominati «in rappresentanza» del Ministro dell’economia e delle finanze;
ai sensi dell’articolo 12 dello statuto della SIAE, il collegio dei revisori svolge i compiti indicati dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile;
in base all’articolo 2403 del codice civile il collegio dei revisori ha il dovere di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
in base all’articolo 2405 del codice civile, il collegio dei revisori ha il dovere di assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione delle assemblee;
l’articolo 6 dello statuto prevede espressamente l’incompatibilità della carica di consigliere con quelle di membro dell’assemblea e di componente delle commissioni di sezione;
in base al combinato disposto dell’articolo 7 e dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 419 del 1999, l’organizzazione ed il funzionamento della SIAE devono essere ispirati al rispetto dei principi di distinzione tra attività di indirizzo ed attività di gestione, di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche;
l’articolo 13, comma 1, lettera f) , del decreto legislativo n. 419 del 1999 impone che il compenso spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, sia determinato con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;
il medesimo articolo 13, comma 1, lettera f) , del decreto legislativo n. 419 del 1999 impone che anche la determinazione dei gettoni di presenza per i componenti dell’organo assembleare avvenga con analogo decreto;
l’articolo 13 dello statuto disciplina in modo esaustivo le funzioni del direttore generale della SIAE;
l’articolo 13, comma 2, lettera b) , dello statuto dispone, in particolare, che il direttore generale «esercita le funzioni che gli sono affidate dal consiglio di amministrazione e quelle previste dai regolamenti della società e gestisce l’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione allocando conseguentemente le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili»;
l’articolo 13, comma 2, lettera c) , dello statuto dispone, in particolare, che il direttore generale «sovrintende alle attività di acquisizione delle entrate ed esercita altresì i poteri di spesa nei limiti delle previsioni di bilancio»;
con nota del 9 dicembre 2004, il Ministero per i beni e le attività culturali, Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, ha ritenuto che il consiglio di amministrazione della SIAE, nella composizione conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7857 del 2004, dovesse circoscrivere la propria attività alla individuazione del sostituto del presid