E’ stata depositata ieri la prima sentenza del Tar Lazio, chiamato a decidere su una serie di ricorsi contro presunte illeggitimità degli organi sociali della S.I.A.E. Quella di ieri, la numero 1073 del 2006, in sostanza respinge le domande del Codacons. Il quale, però, con un comunicato diramato nel pomeriggio, dice tutt’altro.
Sostiene infatti la nota associazione quanto sotto riportato:
Nuova svolta legale per la vicenda Siae. Il Tar del Lazio ha infatti accolto il ricorso del Codacons contro la delibera Siae con la quale l’allora Presidente Migliacci convocava il Consiglio di Amministrazione.
Afferma infatti la III sezione del Tar, Presidente Francesco Corsaro, Relatore Stefano Fantini: “Con riguardo alla convocazione in data 3/12/04 della seduta consiliare, la censura appare fondata, e meritevole di positiva valutazione, provenendo detta convocazione da un Presidente, la cui investitura risulta annullata con effetto ex tunc dalla decisione, in pari data, del Cons. Stato n. 7857/04. Il primo ricorso per motivi aggiunti va dunque in parte accolto, con conseguente annullamento dell’atto di convocazione”.
Ora il Codacons e l’Associazione utenti dell’informazione e della stampa chiederanno al Consiglio di Stato di dichiarare illegittime tutte le delibere del CdA Siae successive a quella annullata dal Tar, con la conseguenza che un anno e mezzo di attività dell’ente, e relative spese per milioni di euro, potrebbero essere travolte, anche in relazione ad un esposto che le due associazioni si accingono a presentare alla Corte dei Conti. Tutto ciò mentre la Procura della Repubblica di Roma, (Sostituto Procuratore Carlo La Speranza) indaga per abuso di atti d’ufficio il consigliere di amministrazione Diego Cugia, relativamente all’investimento di 40 milioni di euro effettuato all’epoca in una banca dove il cugino dello stesso era Executive Director.
“Avevamo chiesto più volte al Presidente del Consiglio e al Ministro dei beni culturali Buttiglione, di nominare un Commissario per la gestione della Siae – afferma il Codacons – ma il rifiuto dimostra che non si vuole arrivare ad una tutela effettiva degli autori, editori e consumatori fruitori delle opere dell’ingegno, lasciando così la gestione dell’ente a soggetti che puntualmente la magistratura dichiara illegittimi!”.
L’8 marzo prossimo infine il Tar Lazio esaminerà il ricorso del Codacons contro l’ultima nomina del Presidente Giorgio Assumma, di cui è stata dedotta l’assoluta incompatibilità e conflitto di interessi essendo egli stato difensore per decenni di tutti i maggiori autori ed editori che adesso dovrebbe governare come Presidente Siae in modo imparziale ed equanime.
Risponde la S.I.A.E. con un comunicato diramato in serata:
Contrariamente a quanto trionfalmente riferito all’Ansa (vedi lancio delle ore 17.08) dal Codacons, la SIAE dichiara quanto segue:
Il TAR del Lazio ha in realtà respinto (con sentenza n.1073/06 depositata oggi 14 febbraio), il ricorso presentato dal Codacons, chiarendo prima di tutto che l’associazione dei consumatori non ha alcuna legittimazione ad impugnare gli atti organizzativi della SIAE e dichiarando per il resto il ricorso inammissibile, irricevibile, improcedibile e infondato.
Inoltre non è stata annullata alcuna delibera del Consiglio di Amministrazione SIAE.
Infatti, pur rilevando un formale difetto di convocazione di una riunione del CdA, il TAR ha confermato pienamente la validità delle delibere assunte in quella riunione, così come di tutti i provvedimenti dell’Ente oggetto di ricorso.
La SIAE si riserva di tutelare la propria immagine in ogni competente sede giudiziaria.
La verità? Nelle conclusioni e nel PQM della sentenza, che riportiamo integralmente.
16.- In conclusione, alla stregua di quanto premesso, il ricorso principale, previa declaratoria del difetto di legittimazione attiva del Codacons e della Associazione Utenti dell’Informazione, della Stampa e del Diritto d’Autore, deve essere dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile, ed in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere in parte accolto, con conseguente annullamento dell’atto di convocazione in data 3/12/04 della seduta consiliare, ed in parte dichiarato inammissibile; il secondo ricorso per motivi aggiunti va respinto perché infondato; il terzo ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile; il quarto ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto perché infondato; il quinto ed il sesto ricorso per motivi aggiunti vanno dichiarati inamissibili per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti; inamissibili sono anche il settimo e l’ottavo ricorso per motivi aggiunti; infine il nono ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto perché infondato.
Sussistono giusti motivi per disporre tra tutte le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, previa declaratoria del difetto di legittimazione attiva del Codacons e dell’Associazione Utenti dell’Informazione, della Stampa e del Diritto d’Autore, dichiara in parte irricevibile, in parte inammissibile od in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale; in parte accoglie ed in parte dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti; respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti; dichiara inammissibile il terzo ricorso per motivi aggiunti respinge il quarto ricorso per motivi aggiunti; dichiara inamissibile il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo ricorso per motivi aggiunti; respinge il nono ricorso per motivi aggiunti.