Si è svolta nel Palazzetto del Burcardo (sede della Biblioteca e Raccolta Teatrale S.I.A.E.) la prima “Giornata di studio sul diritto di seguito”, il compenso riconosciuto – in attuazione della Direttiva 2001/84/CE – agli autori delle arti visive, per ogni vendita degli originali delle proprie opere (quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro e manoscritti), successiva alla prima. Con il riconoscimento del “diritto di seguito” è assicurata oggi anche ai pittori, agli scultori e agli altri autori di arti visive, la possibilità di partecipare al successo delle proprie opere, mentre in passato l’autore, una volta venduta l’opera, si spogliava di ogni diritto sull’originale.
“Il diritto di seguito – ha dichiarato il Presidente della SIAE Giorgio Assumma aprendo i lavori della Giornata – nasce nel 1920 in Francia. In Italia la legge è del 1941. L’istituto del diritto di seguito ha poi via via assunto una dimensione internazionale con la convenzione di Berna nel 1948. Si è arrivati così alla direttiva del 2001 e, con il decreto di attuazione n. 118 del 13 febbraio 2006, entrato in vigore il 9 aprile scorso, anche l’Italia ha il diritto di seguito. Alla SIAE, che è una società d’autori generalista, è affidato il compito di gestire questo diritto, anche per gli artisti non iscritti. E’ importante che pittori, scultori e tutti gli altri artisti delle arti visive sappiano che esiste la possibilità di ricevere questo compenso per la vendita delle loro opere”. Il diritto di seguito è riconosciuto a tutti gli autori viventi o scomparsi da meno di 70 anni ed è a carico del venditore professionista del mercato dell’arte (ad esempio transazioni di gallerie, case d’asta o mercanti d’arte), mentre ne restano escluse le vendite tra privati.
Per il professor Mario Fabiani (direttore della rivista “Il diritto d’autore”) “l’opera dell’arte figurativa è un esempio di massima materializzazione di un’opera dell’ingegno, poiché è legata al supporto che la contiene, a differenza delle opere musicali che sono suscettibili di plurime e successive utilizzazioni nel tempo, e sono ‘liberate’ rispetto al supporto che le incorpora. Senza il riconoscimento del diritto di seguito, l’artista, con la vendita dell’opera, si spoglierebbe dei suoi diritti (eccetto quello di riproduzione). Con il passare del tempo l’opera può aumentare il proprio valore e con il diritto di seguito si vuole dare la possibilità all’autore di partecipare al successo della stessa”.
L’onorevole Enzo Carra del gruppo dell’Ulivo, intervenendo al convegno ha ricordato la sua proposta di legge sull’arte contemporanea che ripresenterà nei prossimi giorni in una versione che tiene conto delle osservazioni avanzate nel corso della scorsa legislatura. In sintesi la proposta intende delineare la figura del giovane artista contemporaneo e quella del mercato dell’arte contemporanea prevedendo un regime fiscale che tenda ad avvicinare il nostro mercato dell’arte ai parametri europei e favorire così la circolazione delle opere d’arte nella massima trasparenza”.
La novità, illustrata nel corso della Giornata di studio, consiste nella gestione on line del diritto di seguito, con password che assicurano la tutela della privacy. Basta collegarsi al sito della SIAE, www.siae.it e seguire le istruzioni digitando “diritto di seguito”. L’operazione per i galleristi e gli addetti ai lavori è estremamente semplice e trasparente.
Paolo Agoglia, direttore dell’Ufficio Legislativo della SIAE, ha sottolineato come il decreto legislativo n. 118 realizzi con estrema efficacia gli obiettivi di tutela proposti dalla direttiva europea e conferisca alla SIAE un ruolo istituzionale centrale all’interno del sistema italiano del diritto di seguito, offrendola ad un costruttivo confronto con le società consorelle estere che si occupano del settore.
Giuseppe Corasaniti, Presidente del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore, ha esaminato la legge articolo per articolo, ricordando che nel Seicento o nel Settecento la cessione di un quadro non portava al suo autore nessuna tutela giuridica. Solo in tempi recenti l’espressione artistica è diventata oggetto di garanzia. “E’ importante- ha detto Corasaniti- che esista in Italia un ente come la SIAE cui ci si possa riferire per la gestione di questo diritto”. Corasaniti ha sottolineato che il diritto di seguito riguarda le opere originali e ha ricordato il lavoro svolto nel corso delle riunioni dal Comitato da lui presieduto.
“Interessante la questione dei manoscritti-ha concluso Corasaniti-naturalmente si tratta di un manoscritto che ha un valore autonomo e può essere venduto come una creazione figurativa artistica: un epistolario, le lettere di Picasso magari con degli schizzi ecc”.
Entusiasta il pittore Ruggero Savinio: “Viviamo in un Paese in cui le opere dello spirito non godono di considerazione. Sembra che i diritti siano una gabella odiosa. Ma ora grazie a quest’iniziativa e alla SIAE, la vita delle nostre opere si protende nel futuro e questo mi dà fiducia e commozione”.
Ai lavori, cui ha fatto da moderatore Luigi Cecere, Direttore della Sezione OLAF (quella che nella SIAE si occupa di opere letterarie e, appunto, di arti visive), hanno partecipato anche, tra gli altri, Paolo Carini (Capo Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport del Mi.BAC), Vittorio Ragonesi (Magistrato, Consigliere della Corte di Cassazione e consulente Ministero Affari Esteri per la proprietà intellettuale), Alessandro Conte (Direttore Ufficio Pianificazione e Controllo di Divisione Autori Editori), Paolo Balmas (Professore universitario, critico d’arte), Fausto Salvati (Dirigente OLAF SIAE), Claudio Strinati (Direttore Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Romano), Giuliano Lemme (Avvocato, professore universitario), Massimo Sterpi (Avvocato), Luigi Marzullo (Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate), Giovanni Chiaron Casoni (Commercialista, revisore contabile) e Paolo Picozza (Avvocato, professore universitario e presidente della Fondazione Giorgio e Isa De Chirico).