Parere favorevole della Camera al testo di recepimento della direttiva 2004/48/CE

Riportiamo integralmente il verbale della riunione del 16 febbraio scorso della Commissione Giustizia della Camera, dedicata allo schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 16 febbraio 2006. – Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
Atto n. 613.
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Italico PERLINI (FI), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato dal Governo in attuazione della delega contenuta nell’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), che, tra le direttive da attuare indicate nell’elenco B allegato alla legge medesima, comprende la direttiva n. 2004/48/CE, ossia la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
La direttiva traspone, a livello comunitario, le norme processuali contenute nell’accordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), stipulato nel 1994 alla conclusione dell’Uruguay Round, riguardante, oltre al diritto d’autore, marchi, indicazioni geografiche, disegni industriali, topografie di prodotti a semiconduttori, protezioni di informazioni segrete, e già ratificato dall’Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747 (Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994).
Pertanto, in sede di recepimento della sopracitata direttiva comunitaria, si è provveduto a dare attuazione soltanto a quelle disposizioni che non fossero già comprese nel ricordato accordo internazionale.
Lo scopo principale della direttiva è dunque quello di armonizzare le normative nazionali relative agli strumenti per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, garantendo l’equiparazione dei titolari dei diritti nell’Unione europea e rafforzando i provvedimenti adottati contro i contravventori. Essa riguarda le violazioni di tutti i diritti di proprietà intellettuale (diritto d’autore e proprietà industriale) che sono stati armonizzati in seno all’Unione europea da precedenti direttive.
Pertanto, in sede di recepimento della citata direttiva comunitaria, si è provveduto a dare attuazione soltanto a quelle disposizioni che non fossero già comprese nel ricordato accordo internazionale.
Lo schema in esame si compone di ventidue articoli, che intervengono a modificare sia la legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, che il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
L’articolo 1 è diretto ad inserire nella legge 22 aprile 1941, n. 633 un Capo VII bis, composto dall’articolo 99-bis, concernente la titolarità dei diritti connessi.
Esso attua l’articolo 5 della direttiva, concernete la presunzione del diritto d’autore o di titolarità di diritti, e disciplina la sola presunzione di titolarità dei diritti connessi, poiché per la titolarità del diritto d’autore esiste già una disposizione nella legge stessa, all’articolo 8.
L’articolo 2 dà attuazione all’articolo 11 della direttiva (e in parte anche all’articolo 9, par. 1), intervenendo a modificare l’articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633 in tema di ingiunzioni interdittive dei comportamenti costituenti violazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi.
Le modifiche introdotte riguardano, oltre all’espressa previsione accanto all’autore della violazione, di un intermediario i cui servizi siano utilizzati per questa, l’attribuzione al giudice della facoltà di stabilire una sanzione pecuniaria per la reiterazione della condotta o il ritardo nell’esecuzione.
Osserva che la formulazione dell’articolo in esame non sembra ricalcare esattamente il contenuto dell’articolo 11 della direttiva, i cui presupposti sono l’accertamento e l’impedimento della reiterazione. Si potrebbe considerare di sostituire il comma 1 dell’articolo 2 dello schema nel senso di prevedere che in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possono emettere nei confronti dell’autore della violazione una ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione stessa. In questo modo si sostituirebbe al semplice timore della violazione di un diritto di sfruttamento economico la certezza dell’accertamento.
L’articolo 3, introducendo l’articolo 156-bis nella legge 22 aprile 1941, n. 633, dà attuazione all’articolo 8 della direttiva, concernente la facoltà del giudice di chiedere al convenuto l’esibizione di documenti – anche bancari, finanziari e commerciali in caso di violazioni commesse su scala commerciale – ed informazioni.
Osserva che, mentre nella direttiva 2004/48/CE si fa riferimento alla disponibilità in capo all’attore di elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti al fine di ottenere dal giudice l’ordine nei confronti della controparte di esibire la documentazione in questione, l’articolo 3 dello schema si limita a richiedere la presenza di seri indizi della fondatezza della domanda dell’attore. Potrebbe pertanto modificarsi l’articolo 3 in esame nel senso di prevedere la sostituzione delle parole «seri indizi della fondatezza delle proprie domande» con le parole «elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere la fondatezza delle proprie domande», avvicinandosi così alla portata della direttiva.
L’articolo 4 inserisce, sempre in attuazione dell’articolo 8 della direttiva, nella legge 22 aprile 1941, n. 633, l’articolo 156-ter, che disciplina il cosiddetto diritto all’informazione che si sostanzia nella possibilità di chiedere, nel corso di un giudizio di contraffazione, informazioni a soggetti terzi su circostanze che non ineriscono direttamente all’oggetto della causa, ma riguardano notizie sull’origine dei prodotti e sulle reti di distribuzione delle merci. La norma disciplina anche le modalità di acquisizione delle notizie tramite un procedimento che si ispira in gran parte a quello previsto per le deposizioni testimoniali dal codice di procedura civile.
L’articolo 5, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 13 della direttiva, modifica l’articolo 158 della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativo alle domande che può rivolgere al giudice il soggetto leso nell’esercizio di in diritto di utilizzazione economica a lui spettante. Più in particolare, oltre che confermare la possibilità di chiedere la «riduzione in pristino», la disposizione, conformemente alle previsioni della direttiva, detta criteri precisi per la determinazione e liquidazione del danno risarcibile.
L’articolo 6, in attuazione dell’articolo 10 della direttiva, detta alcune modifiche all’articolo 159 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente le modalità dell’eventuale rimozione e distruzione dello stato di fatto da cui risulti la violazione e i casi in cui queste possono essere evitate. Sostanzialmente si inserisce la facoltà del giudice di disporre un ritiro temporaneo dal commercio della merce contraffatta, e la previsione generale di un proporzionalità delle misure alla gravità della violazione senza pregiudizio degli interessi dei terzi.
L’articolo 7, che dà attuazione all’omologo articolo della direttiva, opera una limitata modifica al disposto dell’articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, introducendo la specificazione che i procedimenti di istruzione preventiva (nonché la descrizione, l’accertamento, la perizia od il sequestro) possono essere utilizzati anche per la salvaguardia delle prove relative alla contraffazione.
L’articolo 8, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva, dispone una limitata modifica dell’articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel senso di rinviare, per la disciplina dei procedimenti di cui all’articolo 161 sopra descritto, alle norme del codice di procedura civile (salve le particolari disposizioni della legge in esame) concernenti i procedimenti cautelari in genere (articolo 669-bis e seguenti), e non soltanto a quelle concernenti il sequestro (articoli 670 e seguenti) e i procedimenti di istruzione preventiva (articoli 692 e seguenti).
La formulazione dell’articolo non richiama più le norme sull’istruzione preventiva, ma solo quelle in materia di tutela cautelare, con la conseguente incertezza circa la necessità o meno che si debba procedere ad udienza di convalida ovvero di prevedere la fase di reclamo relativamente alla descrizione. Si ricorda infatti che attualmente la descrizione è considerata un procedimento di istruzione preventiva in ordine al quale non si procede a udienza di convalida. Va valutata l’opportunità di prevedere il rinvio alle misure sull’istruzione preventiva di cui agli articoli 578 e seguenti del codice di procedura civile.
L’articolo 9 dà attuazione all’articolo 9, paragrafo 5 della direttiva, inserendo nella legge 22 aprile 1941, n. 633 un nuovo articolo 162-bis, diretto a stabilire i termini – diversi da quelli ordinariamente stabiliti dal codice di procedura civile – entro i quali le parti, a seguito dell’emanazione di un provvedimento cautelare, devono iniziare il giudizio di merito, pena la perdita di efficacia del provvedimento medesimo.
In ogni caso tali disposizioni non si applicano ai provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito.
Segnala che la formulazione letterale del comma 4 dell’articolo 9 fa erroneamente riferimento all’articolo 700 del codice di procedura penale piuttosto che all’articolo 700 del codice di procedura civile.
In attuazione dell’articolo 9, paragrafo 2 della direttiva, l’articolo 10 introduce un nuovo articolo 162-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633 diretto a consentire all’autorità giudiziaria, nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, qualora la parte lesa faccia valere l’esistenza di circostanze idonee a pregiudicare il risarcimento del danno, l’adozione di un provvedimento di sequestro conservativo di beni dell’autore della violazione, compreso il blocco dei conti bancari.
Osserva, con riferimento a questo articolo, che le norme in materia di sequestro conservativo dei diritti d’autore potrebbero risultare discriminanti. Secondo l’ordinamento codicistico vigente, il sequestro dovrebbe essere concesso in qualunque caso sussista pericolo per il creditore di perdere la garanzia; questa è, infatti, nella sostanza, la previsione contenuta nella norma in materia di proprietà industriale. Per quanto concerne il diritto d’autore, è stata invece prevista la limitazione del sequestro ai soli casi di violazioni commesse su «scala commerciale», previsione che rende infatti discriminatoria la norma in esame. Potrebbe quindi risultare più opportuno eliminare tale disposizione facendo specifico rinvio all’articolo 671 del codice di procedura civile.
L’articolo 11, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, par. 1, lettera a) della direttiva, dispone una limitata modifica del comma 1 dell’articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel senso di consentire l’inibitoria anche delle attività costituenti servizi prestati da intermediari in violazione del diritto d’autore.
L’articolo 12 – che non sembra trova riscontro in una precisa disposizione della direttiva – dispone una modifica al comma 1 dell’articolo 164, nel senso di estendere le regole particolari stabilite per l’esercizio dell’azione dalla citata disposizione, soltanto all’ente di diritto pubblico di cui all’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, vale a dire la Società italiana degli autori ed editori, e non già all’Ente di cui all’articolo 184, ossia l’Ente teatrale italiano.
In attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 4 della direttiva, l’articolo 13 introduce una limitata modifica all’articolo 167 della legge n. 633 del 1941, disponendo che i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalla legge possano essere fatti valere giudizialmente – oltre che da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi -, anche da chi possa agire in rappresentanza del titolare.
L’articolo 14 è diretto a sanzionare penalmente, mediante il rinvio alle sanzioni di cui all’articolo 372 del codice penale in materia di falsa testimonianza, vale a dire con la reclusione da due a sei anni, chiunque richiesto ai sensi del nuovo articolo 156-ter sopra descritto, si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice oppure fornisca false informazioni.
Gli articoli da 15 a 21, in attuazione della direttiva 2004/48, intervengono sul decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) dettando modifiche analoghe a quelle che, in tema di diritto d’autore, sono state inserite dalle disposizioni precedenti.
Richiamando, pertanto, le osservazioni già svolte in precedenza, ricorda che gli articoli 15 e 16 danno attuazione alle previsioni di cui all’articolo 8 della direttiva in tema di diritto d’informazione.
Più in particolare, l’articolo 15 dispone limitate modifiche all’articolo 121 del decreto legislativo n. 30 del 2005 in materia di ripartizione dell’onere della prova, peraltro già in parte conforme alle previsioni della direttiva, da un lato precisando che l’ordine del giudice di fornire elementi di identificazione dei soggetti implicati nella violazione dei diritti di proprietà industriale sia diretto alla controparte, e dall’altro inserendo un nuovo comma che in caso di violazione su scala commerciale consente al giudice di disporre l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale.
L’articolo 16 inserisce nel decreto legislativo n. 30 del 2005 un nuovo articolo 121-bis diretto a dare attuazione al diritto d’informazione di cui all’articolo 8 della direttiva, analogamente a quanto previsto dall’articolo 4 dello schema di decreto legislativo per il diritto d’autore.
L’articolo 17, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 10 della direttiva, interviene a modificare l’articolo 124 del decreto legislativo n. 30 del 2005, nuovamente rubricato «Misure correttive e sanzioni civili». In particolare, mediante una modifica al comma 1 dell’articolo 124, al giudice viene consentita anche l’emanazione di un ordine di ritiro definitivo dal commercio delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale, che potrà essere emesso anche nei confronti di intermediari. Mediante un intervento sul comma 3 dell’articolo 124, al giudice viene consentita anche l’emanazione di un provvedimento di ritiro temporaneo se i prodotti sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima.
Viene inoltre precisato che la distruzione delle cose costituenti la violazione può essere ordinata a spese dell’autore di quest’ultima se non vi si oppongono motivi particolari.
Infine anche in tale sede è ribadita, mediante un’integrazione del comma 6 dell’articolo 124, la necessità di una proporzione tra la gravità delle violazione e delle sanzioni nonché della considerazione dell’interesse dei terzi.
Con alcune modifiche all’articolo 125 del decreto legislativo n. 30 del 2005, in tema di risarcimento del danno, l’articolo 18 recepisce le previsioni dell’articolo 13 della direttiva su tale aspetto.
Più in particolare, nell’ambito della disposizione citata, già parzialmente conforme alla normativa comunitaria, vengono precisati tutti gli aspetti tenuti presenti dal giudice nella liquidazione del danno, la determinazione del lucro cessante nel caso particolare di cui al comma 2 nonché la facoltà del titolare del diritto di chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.
Analogamente a quanto disposto dall’articolo 14 in tema di diritto d’autore, l’articolo 19, inserendo il comma 1-bis dopo il comma 1 dell’articolo 127, in materia di sanzioni penali e amministrative, del decreto legislativo n. 30 del 2005, è diretto a sanzionare penalmente, mediante il rinvio alle sanzioni di cui all’articolo 372 (Falsa testimonianza) del codice penale, ridotte alla metà, chiunque richiesto ai sensi del nuovo articolo 121-bis, inserito dall’articolo 16 sopra esaminato, si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice oppure fornisca false informazioni.
L’articolo 20, in modo simile a quanto disposto per il diritto d’autore dall’articolo 2 dello schema di decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 della direttiva, intervenendo sul comma 1 dell’articolo 131 (Inibitoria) del decreto legislativo n. 30 del 2005, arricchisce le previsioni sull’inibitoria contenute nella norma citata, prevedendo che essa possa essere disposta per qualsiasi violazione imminente del diritto e del proseguimento e ripetizione delle violazioni in atto e disponendo anche che il giudice possa emanare un ordine di ritiro dal commercio delle cose medesime.
Analogamente poi a quanto disposto in precedenza dall’articolo 9 sul diritto d’autore, il comma 2 dell’articolo in esame, inserendo tre commi dopo il comma 1 dell’articolo 131, stabilisce i termini entro i quali le parti, a seguito dell’emanazione di un provvedimento cautelare, devono iniziare il giudizio di merito, pena la perdita di efficacia del provvedimento medesimo.
In ogni caso tali disposizioni non si applicano ai provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. Ricorda che disposizioni in esame danno attuazione all’articolo 9, par. 5 della direttiva.
In relazione all’articolo 9, rileva che la formulazione letterale del comma 2 dell’articolo 20 (comma 1-quater) fa erroneamente riferimento all’articolo 700 del codice di procedura penale piuttosto che all’articolo 700 del codice di procedura civile
L’articolo 21, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 9, par. 2 della direttiva, analogamente a quanto stabilito per il diritto d’autore dall’articolo 10 dello schema di decreto, inserisce nel decreto legislativo n. 30 del 2005 un nuovo articolo 144-bis diretto a consentire all’autorità giudiziaria, qualora la parte lesa faccia valere l’esistenza di circostanze idonee a pregiudicare il risarcimento del danno, l’adozione di un provvedimento di sequestro conservativo di beni dell’autore della violazione, compreso il blocco dei conti bancari.
Rileva che in tale ipotesi, a differenza di quella di cui all’articolo 10 precedentemente esaminato, non viene riprodotta espressamente la previsione, contenuta nel citato articolo 9, par. 2 della direttiva, che si debba essere in presenza di violazioni commesse su scala commerciale.
Infine, l’articolo 22, inserendo il nuovo articolo 85-bis, nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sancisce in via generale il divieto di introdurre, installare o comunque utilizzare «abusivamente» nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi o apparati che consentono la registrazione,la riproduzione o la trasmissione delle opere dell’ingegno che ivi vengono realizzate o diffuse. Viene anche previsto l’obbligo, per gli esercenti i locali di spettacolo, di dare avviso al pubblico del predetto divieto, mediante l’apposizione di appositi cartelli.
Come evidenziato nella relazione illustrativa, la disposizione descritta, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi che i punti 8, 10, 13, 21, 28, 19 e 32 della Direttiva 2004/48/CE chiedono a tutti gli Stati membri, è diretta ad eliminare ogni disparità normativa rispetto ala legislazione degli altri Stati membri in materia di strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
La norma fa comunque salva l’applicazione delle disposizioni poste a tutela dei diritti d’autore. Il nuovo articolo inserito nel testo unico, tuttavia, non contempla una specifica sanzione applicabile alle violazioni in esso contemplate.
Si segnala infine che la formulazione letterale dell’articolo 22 indica erroneamente il n. 733 anziché il n. 773 in riferimento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Propone pertanto l’espressione di un parere favorevole con osservazioni con cui si invita il Governo a valutare l’opportunità di sostituire, all’articolo 2, il comma 1 nel senso di prevedere che in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possono emettere nei confronti dell’autore della violazione una ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione stessa; a valutare l’opportunità di prevedere, all’articolo 3, la sostituzione delle parole «seri indizi della fondatezza delle proprie domande» con le parole «elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere la fondatezza delle proprie domande»; a valutare quindi l’opportunità di prevedere, all’articolo 8, il rinvio alle misure sull’istruzione preventiva di cui agli articoli 578 e seguenti del codice di procedura civile, nonché, infine, a valutare l’opportunità, all’articolo 10, di sostituire il contenuto dell’articolo stesso con uno specifico rinvio all’articolo 671 del codice di procedura civile (vedi allegato).

Franco GRILLINI (DS-U) esprime una forte contrarietà per la scelta contenuta nello schema di decreto di equiparare costantemente le figure di autore della violazione e quella di intermediario di cui i servizi sono utilizzati da terzi per violare il diritto di proprietà intellettuale. In quest’ultima categoria vi rientrano i fornitori di rete Internet e gli Internet Service Provider, per cui si tratta di soggetti che non si trovano in alcun rapporto con gli autori delle violazioni commesse attraverso Internet. Ciò significa che accomunare le due categorie di soggetti in una medesima responsabilità significa sostanzialmente violare il principio costituzionale della responsabilità personale. I cosiddetti intermediari, infatti, si limitano a fornire le reti e gli accessi attraverso i quali transitano e circolano in Internet documenti tutelati dal diritto d’autore. È evidente che costoro non possono essere considerati responsabili delle eventuali violazioni del diritto d’autore.
Dichiara che voterà contro la proposta di parere del relatore qualora questa non precisasse che l’estensione della responsabilità anche ai soggetti implicati nella distribuzione dei prodotti e servizi che costituiscono violazione dei diritti in oggetto non comprenda i soggetti che gestiscono reti di collegamento ad Internet con qualsiasi modalità tecnologica.

Nino MORMINO, presidente, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del deputato Carlucci (vedi allegato).

Italico PERLINI (FI), relatore, osserva che la proposta di parere da lui presentata tiene conto anche di alcune questioni evidenziate nella proposta alternativa. Fa tuttavia presente di avere predisposto un parere favorevole con osservazioni non ritenendo di apporre condizioni.

Nino MORMINO, presidente, pone in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta alternativa.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. (Atto n. 613).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
osservato che la formulazione dell’articolo in esame non sembra ricalcare esattamente il contenuto dell’articolo 11 della direttiva, i cui presupposti sono l’accertamento e l’impedimento della reiterazione, si potrebbe considerare di sostituire il comma 1 dell’articolo 2 dello schema nel senso di prevedere che in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possono emettere nei confronti dell’autore della violazione una ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione stessa. In questo modo si sostituirebbe al semplice timore della violazione di un diritto di sfruttamento economico la certezza dell’accertamento;
considerato che mentre nella direttiva 2004/48/CE si fa riferimento alla disponibilità in capo all’attore di elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti al fine di ottenere dal giudice l’ordine nei confronti della controparte di esibire la documentazione in questione, l’articolo 3 dello schema si limita a richiedere la presenza di seri indizi della fondatezza della domanda dell’attore;
rilevato che la formulazione dell’articolo 8 non richiama più le norme sull’istruzione preventiva, ma solo quelle in materia di tutela cautelare, con la conseguente incertezza circa la necessità o meno che si debba procedere ad udienza di convalida ovvero di prevedere la fase di reclamo relativamente alla descrizione e che attualmente la descrizione è considerata un procedimento di istruzione preventiva in ordine al quale non si procede a udienza di convalida;
segnalato che la formulazione letterale del comma 4 dell’articolo 9 e del comma 2 dell’articolo 20 fa erroneamente riferimento all’articolo 700 del codice di procedura penale piuttosto che all’articolo 700 del codice di procedura civile; segnalato inoltre che all’articolo 22, alla rubrica ed all’alinea, il regio decreto 18 giugno 1931 rechi il numero 773 e non già il 733;
considerato che all’articolo 10 si potrebbe dare luogo a norme incoerenti tra le ipotesi di sequestro conservativo dei diritti d’autore rispetto a quella di sequestro conservativo della proprietà industriale. Infatti, secondo l’ordinamento codicistico vigente, il sequestro dovrebbe essere concesso in qualunque caso sussista pericolo per il creditore di perdere la garanzia e questa è, infatti, nella sostanza, la previsione contenuta nella norma in materia di proprietà industriale. Per quanto concerne il diritto d’autore, è stata invece prevista la limitazione del sequestro ai soli casi di violazioni commesse su «scala commerciale», previsione che rende infatti discriminatoria la norma in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l’opportunità di sostituire, all’articolo 2, il comma 1 nel senso di prevedere che in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possono emettere nei confronti dell’autore della violazione una ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione stessa;
b) valuti il Governo l’opportunità di prevedere, all’articolo 3, la sostituzione delle parole «seri indizi della fondatezza delle proprie domande» con le parole «elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere la fondatezza delle proprie domande»;
c) valuti il Governo l’opportunità di prevedere, all’articolo 8, il rinvio alle misure sull’istruzione preventiva di cui agli articoli 578 e seguenti del codice di procedura civile;
d) valuti il Governo l’opportunità, all’articolo 10, di sostituire il contenuto dell’articolo stesso con uno specifico rinvio all’articolo 671 del codice di procedura civile.