U.N.C.L.A.
UNIONE NAZIONALE COMPOSITORI LIBRETTISTI AUTORI DI MUSICA POPOLARE
FONDATA NEL 1946
Associazione di categoria con il riconoscimento della maggiore rappresentatività fra le Org. Sind. Nazionali (D.M. 2.07.78 G.U. n° 211).
Galleria del Corso 4, 20122, Milano
Presidente Onorario: Pino Donaggio
Socio Fondatore e rappresentante per l’Italia di E.C.S.A. – European Composer and Songwriter Alliance – Bruxelles.
UNIONE NAZIONALE COMPOSITORI LIBRETTISTI AUTORI DI MUSICA POPOLARE – U.N.C.L.A.
SINDACATO DI CATEGORIA
STATUTO
SEDE E SCOPO SOCIALE
Art. l Sede
L’UNIONE NAZIONALE COMPOSITORI LIBRETTISTI AUTORI DI MUSICA POPOLARE (U.N.C.L.A.) ha sede in Milano.
Art. 2 Scopi dell’associazione
1. Scopi dell’Associazione sono:
a) la difesa sindacale, sotto l’aspetto giuridico, economico e morale degli interessi professionali degli Autori e degli Artisti interpreti ed esecutori di opere dell’ingegno i cui interessi economici siano tutelati da una società di gestione collettiva italiana;
b) la tutela dei detti interessi presso qualsiasi organismo, statale o parastatale, e presso qualsiasi Ente, Associazione o Gruppo organizzato, nazionale ed internazionale, che si occupi dei problemi della categoria;
c) La diretta realizzazione, il patrocinio o l’assistenza ad ogni iniziativa, pubblica o privata, che possa giovare agli interessi degli associati o della categoria autorale e degli artisti interpreti esecutori.
2. È escluso qualunque scopo di lucro.
3. L’attività dell’Associazione si svolge su tutto il territorio nazionale.PATRIMONIO ED ENTRATE
Art. 3 Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, oneroso o gratuito, entrino nella sua disponibilità.
Art. 4 Entrate
1. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali annue degli associati;
b) dagli eventuali contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
c) dagli interessi attivi e dagli altri redditi patrimoniali;
d) da eventuali eccedenze derivanti da particolari manifestazioni;
e) da donazioni e da altri contributi volontari.
DEGLI ASSOCIATI E DELLE QUOTE ASSOCIATIVE
Art. 5 Associati e requisiti per l’iscrizione
1. L’U.N.C.L.A. riunisce i propri associati in tre categorie così distinte:
a) ASSOCIATI ORDINARI;
b) ASSOCIATI SOSTENITORI;
c) ASSOCIATI STRAORDINARI.
2. Possono essere ammessi all’Associazione le persone fisiche che siano dotate dei seguenti requisiti:
a) L’appartenenza a uno dei paesi membri della Comunità Europea, la titolarità di diritti d’autore e l’appartenenza a una società di gestione collettiva italiana di diritti d’autore o a una società di gestione collettiva italiana di diritti dell’artista interprete ed esecutore, per l’ammissione alla categoria “A” e “B”;
b) per i cittadini stranieri non appartenenti a uno dei paesi membri della Comunità Europea e residenti in Italia, il conferimento del mandato a una società di gestione collettiva italiana di diritti d’autore e/o di diritti dell’artista interprete ed esecutore, per l’ammissione alla categoria “C”;
c) assenza di condizioni di incompatibilità.
3. A coloro che abbiano particolari titoli di benemerenza, può essere conferita, su proposta del Consiglio Direttivo, l’iscrizione “ad honorem”.
4. L’iscrizione all’U.N.C.L.A. è incompatibile con l’appartenenza ad altre Associazioni sindacali di categoria che si prefiggano le stesse o analoghe finalità, salvo il consenso del Consiglio Direttivo.
Art. 6 Iscrizione
1. La domanda di iscrizione dovrà essere indirizzata al Consiglio Direttivo che delibererà, per l’ammissione, in base ai requisiti richiesti dall’Art. 5 del presente Statuto e in conformità alle norme regolamentari.
2. L’iscrizione, effettuata in qualsiasi giorno dell’anno, è valida per l’anno solare in corso. S’intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non venga data disdetta, a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza dell’anno solare.
3. L’iscrizione comporta l’accettazione e l’osservanza delle norme dello Statuto e del relativo Regolamento nonché il pagamento della quota sociale annua e degli altri eventuali contributi deliberati dal Consiglio Direttivo, e alla correttezza professionale.
4. Gli iscritti hanno il dovere di partecipare alle Assemblee e, se eletti a cariche sociali, di adempiere con zelo il loro mandato.
Art. 7 Rigetto della domanda di iscrizione
1. In caso di rigetto della domanda, l’interessato può appellarsi alla Commissione dei Ricorsi, nei termini e con le modalità contemplate dal Regolamento.
Art. 8 Cariche rappresentative presso altri enti
1. Gli iscritti che, al di fuori dell’Associazione, coprano cariche rappresentative di categoria presso Enti, Organismi, Comitati, Associazioni di cui al comma ‘b’ dell’Art. 2 del presente Statuto, sono tenuti a informare preventivamente gli Organi Sociali sui problemi per i quali sono invitati a discutere e, successivamente, a riferirne l’esito.
Art. 9 Provvedimenti disciplinari
1. L’iscritto che per la propria condotta, professionalmente o socialmente riprovevole, venisse meno all’osservanza dei propri doveri nell’ambito dell’Associazione, potrà, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, essere sottoposto ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) censura;
b) sospensione dai diritti sociali fino a due anni;
c) radiazione.
Art. 10 Cause di decadenza ed esclusione
1. L’iscrizione si perde per:
a) decesso;
b) dimissioni;
c) morosità;
d) radiazione;
e) perdita di uno dei requisiti richiesti dall’Art. 5 dello Statuto.
2. La decadenza da iscritto è accertata dal Consiglio Direttivo e comunicata all’interessato dal Comitato di Presidenza, secondo le norme regolamentari.
Art. 11 Ricorso
Avverso le decisioni di cui all’Art. 9 ed ai comma c) d) ed e) dell’Art. 10 dello Statuto, l’interessato può appellarsi alla Commissione dei Ricorsi, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento.
ORGANI SOCIALI
Art. 12 Organi sociali
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Comitato di Presidenza;
d) il Collegio dei Revisori;
e) la Commissione dei Ricorsi;
f) il Collegio dei Probiviri;
g) il Presidente;
h) il Segretario Generale;
i) il Tesoriere;
j) il Consigliere Giuridico.
ASSEMBLEA
Art. 13 Composizione e convocazione dell’assemblea
1. L’Assemblea è composta dagli associati ordinari, sostenitori e straordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. Essa viene convocata, di regola, dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Comitato di presidenza lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo degli associati.
2. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli associati. Trascorsa mezz’ora da quella fissata per la convocazione, sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.
3. L’Assemblea è presieduta dal Segretario Generale o, in caso di suo impedimento, da un ASSOCIATO ORDINARIO o SOSTENITORE nominato dall’Assemblea.
4. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea sono svolte dal Tesoriere dell’Associazione.
Art. 14
Compiti dell’assemblea
1. L’Assemblea è organo sovrano per qualunque decisione circa l’indirizzo dell’attività sociale dell’Associazione. L’Assemblea:
a) elegge ogni quattro anni il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e la Commissione dei Ricorsi, con scrutinio segreto. È ammesso il voto per corrispondenza;
b) approva, con la relazione morale del Consiglio Direttivo, il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo annuale;
c) discute e analizza le attività sociali svolte nell’anno precedente e approva le eventuali proposte dei partecipanti in ordine allo sviluppo dell’attività sociale stessa;
Art. 15 Votazioni e deliberazioni
1. Per le votazioni in Assemblea ogni ASSOCIATO ORDINARIO, SOSTENITORE O STRAORDINARIO ha diritto a un solo voto, salvo il caso previsto dal Regolamento per le elezioni alle cariche sociali e nei limiti da esso stabiliti.
2. Le votazioni si fanno per alzata di mano. Le votazioni per appello nominale o a scrutinio segreto potranno effettuarsi se richieste dalla maggioranza dei partecipanti all’Assemblea.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei votanti presenti, salvo quanto è disposto dall’Art. 39 del presente Statuto.
CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO DI PRESIDENZA
Art. 16 Consiglio direttivo
1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea, è composto di sedici membri Consiglieri, di cui tredici autori e tre artisti interpreti ed esecutori.
2. Tra i tredici membri autori otto sono scelti tra gli ASSOCIATI SOSTENITORI.
3. Tra i tre membri artisti interpreti ed esecutori due sono scelti tra gli ASSOCIATI SOSTENITORI.
Art. 17 Nomine
1. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, il Comitato di Presidenza.
2. Il Consiglio Direttivo nomina, inoltre:
a) il Segretario Generale;
b) il Tesoriere;
c) i membri del Collegio dei Probiviri;
d) il Presidente;
e) il Consigliere Giuridico.
3. Per le nomine di cui alle lettere b), c), e) del presente articolo, il Consiglio Direttivo può scegliere fra persone qualificate anche non appartenenti alle categorie sociali.
Art. 18 Compiti
1. Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione che esso può, in tutto od in parte, delegare al Comitato di Presidenza e/o al Segretario Generale.
2. Il Consiglio Direttivo:
a) dirige l’attività dell’Associazione;
b) determina la sede sociale e ne dispone l’organizzazione;
Art. 19 Riunioni
1. Il Consiglio Direttivo viene riunito ogni volta che ne sia fatta richiesta dal Comitato di Presidenza o da almeno tre Consiglieri.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono, di norma, presso la sede legale dell’Associazione e vengono presiedute, a turno, da un membro del Comitato di Presidenza. E’ ammessa la possibilità che il Consiglio Direttivo si svolga con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che, di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale. Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
3. Le riunioni del CD sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri in prima convocazione o, trascorsa mezz’ora, qualsiasi sia il numero dei partecipanti.
4. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la maggioranza dei voti dei partecipanti alla riunione. In caso di parità, prevale la deliberazione che comprende il voto di chi presiede la riunione. Qualora dovesse essere adottata una votazione segreta, in caso di parità, si procede per sorteggio fra i pari.
Art. 20 Decadenza e dimissioni
1. I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni, possono essere dichiarati decaduti automaticamente dalla carica.
2. I membri decaduti agli effetti del comma precedente o dimissionari o dimessi per altri motivi, vengono sostituiti, nella carica, dagli associati che li seguono immediatamente nella graduatoria delle elezioni sociali. Essi durano in carica quanto sarebbe durato il membro da loro sostituito.
Art. 21 Cause di ineleggibilità
1. Potranno essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo coloro che ricoprono cariche in seno ad Associazioni di imprese culturali quali, in via esemplificativa, editori a stampa o musicali, produttori di fonogrammi, con il consenso dell’Assemblea secondo i termini di cui all’art. 15 del presente Statuto.
2. Essi non potranno far parte di speciali Commissioni incaricate di trattare questioni che vertano su problemi contrastanti fra gli interessi degli autori e artisti interpreti ed esecutori e quelli delle imprese culturali.
Art. 22 Comitato di presidenza
1. Il Comitato di Presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da sei Consiglieri di cui quattro autori e due interpreti e rappresenta collegialmente l’Associazione nei rapporti esterni. Adotta, in caso di urgenza, quei provvedimenti sui quali deve, poi, riferire al Consiglio Direttivo. Compie, delegato dal Consiglio Direttivo, tutti gli atti di ordinaria amministrazione a mezzo del Segretario Generale e del Tesoriere.
2. Le riunioni del Comitato di Presidenza si tengono, di norma, presso la sede legale dell’Associazione e vengono presiedute, a turno, da un membro del Comitato di Presidenza. E’ ammessa la possibilità che il Comitato di Presidenza si svolga con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che, di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale. Il Comitato di Presidenza si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
3. Le riunioni del CdP sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri in prima convocazione o, trascorsa mezz’ora, qualsiasi sia il numero dei partecipanti.
Per la validità delle sue deliberazioni occorre la maggioranza dei voti dei partecipanti alla riunione. In caso di parità, prevale la deliberazione che comprende il voto di chi presiede la riunione. Qualora dovesse essere adottata una votazione segreta, in caso di parità, si procede per sorteggio fra i pari.
ALTRI ORGANI
Art. 23 Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei Revisori, eletto dall’Assemblea, è composto da tre membri effettivi scelti tra gli ASSOCIATI ORDINARI e SOSTENITORI, di cui almeno due autori, e di cui uno che, per motivi di particolare competenza amministrativa, potrà essere scelto anche fra i non iscritti, e di due supplenti.
2. Il Collegio dei Revisori può compiere ispezioni alla contabilità dell’Associazione, inviando apposite relazioni al Consiglio Direttivo. Predispone, inoltre, una sua relazione sui Bilanci Annuali da presentare all’Assemblea.
Art. 24 Commissione dei ricorsi
La Commissione dei Ricorsi, eletta dall’Assemblea, è composta di tre membri, di cui almeno due autori, e di due supplenti effettivi scelti tra gli ASSOCIATI ORDINARI e SOSTENITORI, e delibera sui ricorsi presentati ai sensi degli Artt. 7 e 11 del presente Statuto. Le sue decisioni sono definitive.
Art. 25 Collegio dei probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri, nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da tre membri, di cui almeno due autori, scelti anche fra i non iscritti all’Associazione.
2. Esso ha la funzione di dirimere eventuali contestazioni che possono insorgere fra gli iscritti e l’Associazione o fra gli iscritti stessi relativamente alla vita sociale.
Art. 26 Presidente
1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario scelto tra gli Autori, gli Artisti Interpreti esecutori che abbiano particolari titoli di benemerenza e possano offrire prestigio all’associazione.
2. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato di Presidenza senza diritto di voto.
Art. 27 Segretario Generale
1. Il Segretario Generale è preposto agli uffici dell’Associazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, provvede al disbrigo della corrispondenza ed è investito della rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Egli ha potere di firma.
2. Esso svolge le funzioni di cui all’art. 13 terzo comma dello Statuto e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo. Assiste, in qualità di segretario, alle riunioni di tutti gli Organi Sociali, fatta eccezione del Collegio dei Revisori, iscrivendo, negli appositi registri, i relativi verbali.
3. Esso è investito di poteri dispositivi e compie tutti gli atti ai quali sia stato espressamente delegato dal Consiglio Direttivo o dal Comitato di Presidenza.
4. Il Segretario Generale è scelto tra gli Autori ASSOCIATI SOSTENITORI.
Art. 28 Tesoriere
1. Il Tesoriere tiene l’Amministrazione e la Contabilità.
2. Il Tesoriere predispone i bilanci annuali di ogni esercizio, presentandoli, per l’esame e la approvazione, al Collegio dei Revisori entro il mese di febbraio. Il mese successivo, i Bilanci, con le relative relazioni, dovranno essere presentati, per la ratifica, al Consiglio Direttivo che li sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea;
Art. 29 Consigliere giuridico
1. Il Consigliere giuridico esercita funzioni consultive nei confronti del Segretario Generale e del Consiglio Direttivo e degli altri organi collegiali dell’Associazione.
Art. 30 Altri comitati
1. Per lo studio e la risoluzione di particolari problemi di carattere tecnico, economico, artistico e propagandistico, possono essere nominati dal Consiglio Direttivo appositi Comitati composti da associati ordinari, sostenitori e straordinari.
Art. 31 Cariche sociali
1. Tutte le cariche sociali, di qualsiasi nomina, durano quattro anni. I membri eletti o nominati possono essere rieletti o rinominati.
2. Le cariche sociali possono essere retribuite. La retribuzione è decisa annualmente, a seconda delle disponibilità finanziarie, dal Direttivo.
DELEGATI REGIONALI
Art. 32 Delegati regionali
1. I Delegati dei raggruppamenti regionali svolgono le loro attribuzioni secondo quanto stabilito dall’Art. 27 del Regolamento. Qualora fossero impossibilitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, dovranno, se del caso, inviare tempestivamente al Comitato di Presidenza una relazione sulla attività svolta ed eventuali istanze di iscritti appartenenti alla circoscrizione di loro pertinenza.
BILANCIO E LIBRI CONTABILI
Art. 33 Bilancio
1. Il bilancio preventivo e quello consuntivo debbono essere sottoposti alla approvazione dell’Assemblea.
Art. 34 Libri contabili
1. I libri contabili ed il registro contenente i verbali delle riunioni degli Organi Sociali debbono essere tenuti e firmati a norma di Legge.
Art. 35 Anno sociale
1. L’anno sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno solare.
ELEZIONI
Art. 36 Convocazione – elettorato attivo e passivo
1. La data di convocazione dell’Assemblea per le elezioni alle cariche sociali, verrà comunicata con un preavviso di almeno due mesi.
2. Hanno diritto di partecipare alle elezioni tutti gli associati in regola con i pagamenti dovuti all’Associazione. Sono eleggibili alle cariche sociali gli associati ORDINARI e SOSTENITORI con una anzianità di iscrizione di almeno quattro anni consecutivi, oltre agli associati ORDINARI e SOSTENITORI che vantino particolari meriti nei confronti dell’Associazione.
3. Ai fini delle elezioni, gli associati sono separati in due categorie, quella degli autori e quella degli artisti interpreti ed esecutori.
4. I candidati al Consiglio Direttivo debbono possedere i requisiti richiesti dall’Art. 33 e 34 del Regolamento.
Art. 37 Norme regolamentari
1. Le norme per le elezioni e l’eventuale istituzione della rappresentanza per delega, sono stabilite dal Regolamento.
MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 38 Modifica dello statuto
1. Le deliberazioni di modifica al presente Statuto sono valide solo se approvate dalla metà più uno dei voti validi espressi dall’Assemblea.
Art. 39 Scioglimento dell’associazione
1. Per la deliberazione di scioglimento dell’Associazione, occorre l’approvazione dei due terzi dei votanti presenti in Assemblea straordinaria, espressamente a ciò convocata.
2. In caso di scioglimento dell’Associazione, la destinazione del patrimonio sociale residuo, dopo il pagamento degli eventuali debiti, verrà deliberata dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, conformemente alla normativa vigente al momento dello scioglimento.
Art. 40 Assemblea straordinaria
Per particolari deliberazioni riguardanti la vita dell’Associazione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare l’Assemblea in via straordinaria, stabilendone le modalità.
Art. 41 Regolamento
1. Le norme per l’esecuzione del presente Statuto sono stabilite dal Regolamento.