Alcuni senatori della 7a Commissione permanente del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali), durante l’esame in sede referente della Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nella seduta n. 361 del 17/02/2005, hanno proposto i seguenti emendamenti alla legge sul diritto d’autore, in particolare degli artt. 171, 171-ter, 171-quater e all’art. 11. Ancora una volta ci duole constatare che, seppur animati da buone intenzioni, i senatori propongono testi di legge che poco hanno a vedere con la teoria del diritto d’autore, e quindi con la legge vigente. Per fare un esempio: nell’emendamento 3.14/3 si citano attività che sono comprese nell’esercizio dei diritti di utilizzazione economica previsti dalla legge ex artt. 12 e seguenti. La copia è l’esercizio del diritto di riproduzione (art. 13 l.d.a.)(e quindi basta citare il diritto di riproduzione); l’immissione (termine mai usato nell’elencazione dei diritti di utilizzazione economica) dovrebbe essere una attività compresa nella messa a disposizione al pubblico, prevista all’art. 16, e compresa nel diritto di comunicazione al pubblico. Come la trasmissione, attività specifica del diritto di comunicazione alpubblico. Basterebbe sostituire la frase con “Tali opere possono essere liberamente utilizzate”, se questa è l’intenzione del legislatore, e il lavoro dell’interprete sarebbe enormemente facilitato Inoltre l’utilizzo del termine “prestito”, nella seconda parte dell’enunciato, induce a confusione, poiché la legge sul diritto d’autore prevede uno specifico diritto di prestito all’art. 18-bis. In questo contesto invece sembra che il termine sia utilizzato per indicare il finanziamento da parte dello stato. Riteniamo utile quindi sostituire il termine “prestito” con “finanziamento” o “contributo” o altro. E poi notiamo che si continua a utilizzare il termine “immissione in reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere”: ma la “la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”, diritto previsto all’art. 16 l.d.a., non dovrebbe comprendere, secondo le intenzioni del legislatore, tutte le forme di utilizzazioni cd. “digitali” dell’opera? E quindi anche quelle dei telefonini… E se l’intenzione del legislatore è quella di punire i comportamenti illeciti che avvengono in rete, perché limitare la “messa a disposizione” alla “immissione”, che, da vocabolario, è “l’introduzione di dati nella memoria di un computer”. Sembrerebbe allora questa essere un atto prodromico alla “messa a disposizione”, da ricondursi più al concetto di riproduzione che a quello di comunicazione al pubblico. Con delle conseguenze interpretative importanti, che devono necessariamente essere focalizzate: ci sembra che l’immissione non sempre comporti di conseguenza la messa a disposizione al pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Di seguito sono pubblicati i testi degli emendamenti.
3.14/2
CORTIANA
All’emendamento 3.14, sostituire i commi 3-bis e 3-ter con il seguente: “3-bis. All’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto in fine, il seguente comma: “2-bis. Chiunque, in violazione dell’articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un’opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d’autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un’opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150”.
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3.14/3
CORTIANA
All’emendamento 3.14, sostituire i commi 3-bis e 3-ter con il seguente:
“3-bis. All’articolo 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole ‘ed a loro conto e =spese.’ sono aggiunte le seguenti: ‘Tali opere si possono liberamente riprodurre, immettere, distribuire, copiare, trasmettere, attraverso qualunque canale o strumento di distribuzione, senza pena alcuna per il soggetto che riproduca, immetta, distribuisca, copi, trasmetta, trascriva, esegua, rappresenti, reciti, comunichi al pubblico, traduca, noleggi tale opera. Le opere prodotte con contributo a titolo di prestito da parte dello Stato, qualora tale prestito non venga restituito nelle forme e nei tempi previsti dal contratto, ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo. Le opere realizzate con contributo totale o parziale dello Stato e delle sue articolazioni a fondo perduto ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo.”.
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3.14/4
CORTIANA
All’emendamento 3.14, dopo il comma 3-sexies, inserire il seguente: “3-septies. All’articolo 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole ‘ed a loro conto e spese.’ sono aggiunte le seguenti: ‘Tali opere si possono liberamente riprodurre, immettere, distribuire, copiare, trasmettere, attraverso qualunque canale o strumento di distribuzione, senza pena alcuna per il soggetto che riproduca, immetta, distribuisca, copi, trasmetta, trascriva, esegua, rappresenti, reciti, comunichi al pubblico, traduca, noleggi tale opera. Le opere prodotte con contributo a titolo di prestito da parte dello Stato, qualora tale prestito non venga restituito nelle forme e nei tempi previsti dal contratto, ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo. Le opere realizzate con contributo totale o parziale dello Stato e delle sue articolazioni a fondo perduto ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo.”.
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3.14
ASCIUTTI, relatore
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
“3-bis. All’articolo 171, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa”. 3-ter. All’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1.bis. Chiunque commette la violazione di cui al comma 1, lettera a-bis) è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. 3-quater. All’articolo 171-ter, comma 1, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di lucro». All’articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: “diffonde o” sono soppresse. 3-quinquies. All’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 è abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d’autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l’informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse. Nell’ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I Codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio del Ministri, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle Comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. 3-sexies. Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato”.»