Il Senatore Stiffoni (Lega) ha presentato un emendamento relativo all’art. 180 della lda in linea con quanto sostenuto da FIMI nelle scorse giornate.
Infatti il Senatore leghista ha proposto le seguenti modifiche in merito alla conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto d’ autore:
Dopo il comma 3 dell’art. 2 il Senatore propone di aggiungere i seguenti comma:
“3-bis. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 180 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «è riservata in via esclusiva alla Società italiana autori ed editori (SIAE)»
sono sostituite dalle seguenti: «è libera»;
2) al quarto comma, le parole: «La suddetta esclusività di poteri non pregiudica»,
sono sostituite dalle seguenti: «Resta in ogni caso salva»;
3) il settimo comma è sostituito dal seguente: «I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione,
sono versati dalla SIAE agli aventi diritto entro un anno dalla riscossione»;
b) all’articolo 180-bis sono apportate le seguenti modificazioni;
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «gli altri diritti connessi» sono sostituite
dalle seguenti: «i diritti connessi»;
2) i commi 2 e 3 sono abrogati.”
“3-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante tutte le norme necessarie a modificare la legge 22 aprile 1941, n. 633, e ogni altra disposizione che abbia come presupposto l’esistenza del monopolio della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e dell’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE), soppresso dalla presente legge. Nell’adozione del predetto decreto, il Governo si attiene al criterio di prevedere condizioni di assoluta parità di diritti e di obblighi tra tutti i soggetti che esercitano l’attività già riservata in esclusiva alla SIAE o all’IMAIE.”
Pubblichiamo qui di seguito i verbali di seduta della Settima Commissione Cultura del Senato contenenti i pareri espressi in merito alla conversione in legge del predetto decreto.
Legislatura 14º – 7ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 384 del 03/05/2005
(3400) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d’autore
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA (AN), il quale dichiara anzitutto di condividere la scelta di esaminare il provvedimento in sede plenaria, anziché in Sottocommissione per i pareri, in considerazione della delicatezza delle tematiche in materia di tutela del diritto d’autore recate dal decreto-legge n. 63 del 2005.
Passando al merito delle norme che investono più da vicino le competenze della Commissione istruzione, osserva indi che l’articolo 2 del decreto-legge rappresenta un ulteriore intervento nel settore del diritto d’autore finalizzato ad assicurare una attività di coordinamento in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in linea con altri recenti provvedimenti del Governo.
Al riguardo, ricorda ad esempio il cosiddetto “decreto-legge Urbani” (il n. 72 del 2004), recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, che intese rafforzare il contrasto alle attività lesive della proprietà intellettuale, colpendo soprattutto coloro che immettono e prelevano illecitamente il materiale audiovisivo da internet. Ricorda altresì l’articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2005 (recante il piano di azione per lo sviluppo economico), attualmente all’esame del Senato, volto, da un lato, a contrastare l’immissione nel territorio nazionale di merci contraffatte e, dall’altro, a colpire il momento della loro distribuzione finale, mediante l’inasprimento delle sanzioni amministrative nei confronti dell’acquirente di merci palesemente contraffatte. Quanto in particolare all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame, esso sancisce che le funzioni in materia di proprietà letteraria, diritto d’autore e vigilanza della Società italiana autori ed editori – SIAE (previste all’articolo 6, comma 3, lettera a) del regolamento n. 173 del 2004 di organizzazione del Ministero per i beni culturali) siano esercitate d’intesa con la Presidenza del Consiglio, mentre finora esse erano state demandate esclusivamente ai Beni culturali.
Il coinvolgimento della Presidenza è diretto ad assicurare forme di coordinamento, soprattutto a livello internazionale, a suo avviso indubbiamente opportune al fine di definire efficaci politiche di contrasto alle attività poste in essere in violazione della proprietà intellettuale, tanto più in considerazione del crescente sviluppo della società dell’informazione e delle connesse tecnologie che facilitano l’illegittima duplicazione di opere intellettuali da parte di soggetti residenti anche in Paesi differenti. Egli rileva peraltro che l’esigenza di assicurare un coinvolgimento della Presidenza nel settore non è certo una novità: sino ad alcuni anni fa, presso la Presidenza operava infatti il Dipartimento per l’informazione ed editoria, a cui erano attribuite specifiche competenze nel settore del diritto d’autore, della proprietà intellettuale e della promozione della attività culturali, successivamente trasferite al Ministero per i beni culturali con il decreto legislativo n. 303 del 1999 (articolo 10, comma 1, lettera e)). Nonostante tale trasferimento di competenze, negli ultimi anni la Presidenza ha comunque mantenuto significativi compiti in materia, come testimonia l’attività di talune strutture quali il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, organo di consulenza tecnica per l’elaborazione di proposte normative di contrasto alle attività illecite lesive della proprietà intellettuale, nonché la Commissione interministeriale sui contenuti digitali nell’era di internet.
Sotto questo profilo, il provvedimento, almeno in linea di principio, risolve quindi – a suo giudizio – una lacuna dell’ordinamento che, pur prevedendo un coinvolgimento della Presidenza nella fase di studio e di elaborazione, non le riconosceva tuttavia un conseguente ruolo attivo nella definizione di politiche di tutela della proprietà intellettuale.
Al riguardo, quantunque il rafforzamento del coordinamento delle politiche in materia di diritto d’autore sia ad avviso del relatore senz’altro condivisibile, egli riterrebbe tuttavia opportuno individuare – eventualmente anche in sede emendativa presso la Commissione di merito – le modalità effettive attraverso cui s’intende perseguire tale finalità. Non si può infatti negare che i compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d’autore e vigilanza della SIAE, attualmente di competenza del Dipartimento per lo spettacolo dei Beni culturali, cui fa rinvio l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge, hanno senz’altro una portata più ampia rispetto alle funzioni ora riconosciute alla Presidenza del Consiglio con riferimento alla SIAE. Quanto ai rimanenti commi dell’articolo 2 del decreto-legge, essi sono diretti ad apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo n. 419 del 1999, recante il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, al fine di assicurare un effettivo coinvolgimento della Presidenza del Consiglio nell’attività della SIAE.
Nello specifico, il comma 2 modifica la disciplina relativa all’adozione dello statuto, demandando l’approvazione definitiva del testo accolto dall’assemblea dei soci della SIAE (su proposta del consiglio di
amministrazione) ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni culturali e non più al decreto del Ministro per i beni culturali di concerto con quello dell’economia. Relativamente al comma 3, esso integra il comma 8 dell’articolo 7 del richiamato decreto legislativo n. 419 nel senso di stabilire che l’attività di vigilanza sulla SIAE, prima spettante al solo Ministro per i beni culturali, è ora demandata anche al Presidente del Consiglio. Con riguardo alle richiamate modifiche legislative, il relatore precisa peraltro che, in assenza di una disposizione in senso contrario, esse non inficiano la validità del vigente statuto della SIAE, né rendono necessaria alcuna modifica o integrazione. Lo statuto, che regola la composizione ed il funzionamento della Società, rimane infatti valido a tutti gli effetti, fermo restando che ogni sua futura modifica o integrale riscrittura dovrà essere approvata esplicitamente con decreto del Presidente del Consiglio. Si tratta di una precisazione a suo avviso tutt’altro che marginale, soprattutto con riferimento alla validità giuridica degli atti assunti sulla base del vigente statuto, fra cui la designazione del Presidente della Società da parte dell’assemblea e la conseguente proposta di nomina attualmente all’esame della Commissione.
Con specifico riferimento proprio a quest’ultimo atto, non va del resto dimenticato che la proposta governativa riveste un carattere prettamente formale, atteso che essa non può che recepire la designazione dell’assemblea dei soci (ai sensi dell’articolo 8 dello statuto). Anche sotto il profilo del merito, il ruolo innovativo riconosciuto al Presidente del Consiglio riguarda più la vigilanza nei confronti dell’attività della SIAE che non la nomina del Presidente, la cui procedura (prevista dall’articolo 3 della legge n. 400 del 1988 a cui fa rinvio il citato articolo 8 dello statuto) resta infatti immutata. Del resto, il relatore ricorda che la normativa vigente già demanda tale nomina (come detto, nel rispetto della designazione effettuata dall’assemblea) ad apposito decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, assicurando così il pieno coinvolgimento della Presidenza. In considerazione delle condivisibili finalità del provvedimento, raccomanda pertanto l’espressione di un parere favorevole.
Il presidente ASCIUTTI, rilevata l’assenza del rappresentante del Governo competente per settore e ritenendo indispensabile acquisirne l’orientamento, propone di rinviare l’inizio della discussione generale sull’atto in titolo alla seduta di domani.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Legislatura 14º – 7ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 385 del 04/05/2005
(3400) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d’autore
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Bevilacqua aveva svolto l’esposizione introduttiva. Dichiara indi aperta la discussione generale.
Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) ripercorre anzitutto la storia del rapporto fra Presidenza del Consiglio e Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ricordando che la responsabilità in materia di tutela del diritto d’autore e promozione artistico-culturale spettavano un tempo alla Presidenza e sono state indi trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali. Ritiene pertanto errato ritornare ad una ripartizione di competenze fra Presidenza e Ministero, tanto più che l’attribuzione di competenze al Ministero assicurava un respiro culturale assai più ampio con riferimento ad un bene senz’altro primario. Riportare tali responsabilità alla Presidenza del Consiglio restringe invece l’orizzonte ad una dimensione burocratica. La scelta di coinvolgere la Presidenza nella tutela del diritto d’autore finisce inoltre con il determinare un’eccessiva politicizzazione dell’intervento del Governo sulla libertà degli autori, attribuendole un maggiore potere di indirizzo. Il senatore deplora altresì che le novità introdotte non tengono in considerazione l’eterogeneità dei titolari dei diritti d’autore e delle esigenze in termini di tutela della proprietà intellettuale. Al riguardo, nell’auspicare che dette competenze permangano esclusivamente in capo al Ministero per i beni e le attività culturali, conclude affermando che la disciplina recata dall’articolo 2 del decreto-legge si pone in contrasto con l’esigenza di promuovere la ricerca e di assicurare la libertà degli autori.
La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U), nel condividere le critiche mosse dal senatore Monticone, manifesta la convinta contrarietà del suo Gruppo alle modifiche introdotte alla disciplina in materia di diritto d’autore, che – a suo avviso – restringono gli ambiti di autonomia e di libertà riconosciuti alla SIAE. L’intervento, a differenza di quanto rilevato dal relatore, non ha del resto
– ella rileva – alcuna finalità di contrasto ai fenomeni di pirateria multimediale, che effettivamente rappresenterebbero l’ambito su cui intervenire.
Il decreto-legge, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri la vigilanza diretta sull’assemblea dei soci e sul bilancio della SIAE, si pone, a suo giudizio, in contrasto con l’esigenza di tutelare il diritto d’autore, che rappresenta un bene primario strettamente connesso alla libertà di espressione, di ricerca ed artistica. Detta misura, ella conclude, risulta peraltro grave in considerazione del conflitto di interesse che si verrebbe a determinare nei confronti del Presidente del Consiglio in carica, chiamato ad esercitare una funzione di controllo sul bilancio della Società alla quale è al tempo stesso tenuto a riconoscere corrispettivi per l’utilizzo di diritti d’autore da parte delle reti televisive di cui è proprietario. Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale, invitando il rappresentante del Governo ad intervenire in sede di replica. Il sottosegretario BONO, dopo aver dichiarato di condividere la scelta di prevedere un maggiore coinvolgimento della Presidenza del Consiglio nell’attività di vigilanza della SIAE, conviene su talune delle perplessità manifestate in merito al contenuto dell’articolo 2, comma 1, che riguarda le funzioni in materia di proprietà intellettuale e diritto d’autore. In particolare, dopo aver ricordato che si tratta di compiti che i decreti legislativi nn. 300 e 303 del 1999 hanno trasferito dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria ai Beni culturali, esprime l’auspicio che la Commissione di merito modifichi il comma 1 dell’articolo 2 in coerenza con i predetti decreti legislativi, limitandone pertanto l’ambito di operatività alla sola vigilanza sulla SIAE.
Conviene infine con il relatore Bevilacqua che le modifiche arrecate dal decreto-legge non interferiscano in alcun modo con le procedure in atto per la nomina del Presidente della Società. Replica altresì il relatore BEVILACQUA (AN) il quale, nel ribadire che il decreto-legge non modifica nella sostanza le competenze in materia di diritto d’autore ma si limita a trasferirne la responsabilità, dichiara di condividere le considerazioni del sottosegretario Bono e propone pertanto di esprimere un parere in questo senso alla Commissione di merito.
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Bevilacqua a redigere un parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo, nei termini indicati.