Il Consiglio dei Ministri di venerdì 3 febbraio ha approvato lo schema di decreto legislativo, sul quale verranno acquisiti i pareri prescritti, per il recepimento della Direttiva comunitaria 2004/48, in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, di contrasto ai fenomeni della contraffazione e della pirateria nonchè di previsione di misure a risarcimento del danno (co-proponenti i Ministri per i beni e le attività culturali e delle attività produttive).
Tale direttiva ha come obiettivo il contrasto dei fenomeni di contraffazione e pirateria e delinea un efficace sistema sanzionatorio civile con apposite misure in materia di acquisizione delle prove, mezzi istruttori, misure cautelari e risarcimento del danno. Il provvedimento varato oggi integra il Codice della proprieta’ industriale per quanto riguarda la tutela giurisdizionale in materia di contraffazione e pirateria. “Il decreto – ha detto Scajola – costituisce un’ulteriore tappa di attuazione delle politiche di contrasto alla contraffazione e fornisce un nuovo strumento a tutela del Made in Italy”.
FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana, ha espresso apprezzamento per il recepimento. “La musica italiana gravemente danneggiata dalla pirateria, e negli ultimi anni decine di milioni di euro si sono volatilizzati a causa del fenomeno” ha detto il Presidente di FIMI, Enzo Mazza. “Con il recepimento della Direttiva europea, l’Italia ha nuovi importanti mezzi per colpire senza esitazione i ladri di musica”.
Giorgio Assumma, Presidente della Società Italiana Autori ed Editori (Siae), ha dichiarato quanto segue: “La parte più rilevante ed innovativa del decreto legislativo sta nell’ampia gamma di poteri istruttori concessi all’autorità giudiziaria per accertare l’origine e la rete di distribuzione delle merci e delle prestazioni che violano i diritti d’autore. L’autorità giudiziaria infatti può assumere informazioni e disporre interrogatori per individuare la sede dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori, dei grossisti e dei dettaglianti e di tutti i detentori dei prodotti o dei servizi illeciti. Le informazioni si estendono all’accertamento delle quantità prodotte o semplicemente ordinate. A chi non risponde alle richieste di informazioni del Giudice ovvero a chi fornisce informazioni false si applica la metà della pena prevista per la falsa testimonianza, comminate dall’art.372 del Codice Penale, con la reclusione dai 6 mesi a 3 anni. Questo sistema di indagini istruttorie renderà molto più agevole l’accertamento e la punizione delle contraffazioni che, in passato, difficilmente venivano identificate nei loro contenuti e nei loro modi di esplicazione. Si tratta di un passo avanti notevole che porterà vantaggi alla legalità della circolazione di tutte le opere intellettuali, da quelle cinematografiche a quelle musicali, a quelle editoriali”.
La redazione