Il 9 luglio il Senato ha approvato in via definitiva il ddl “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, che dovrà ora essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento contiene anche alcune norme che inaspriscono le sanzioni per i reati di contraffazione e per le violazioni al diritto d’autore.
Risultano modificati da questo ddl gli articoli 473, 474 e seguenti del codice penale che riguardano la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi o di brevetti, modelli e disegni e gli articoli 517-ter e quater relativi alla produzione di merce contraffatta.
Il provvedimento apporta modifiche anche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introducendo l’articolo 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore) che prevede l’applicazione una sanzione pecunaria fino a cinquecento quote e sanzioni interdittive per una durata massima di un anno: “Art. 25-novies. – (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941″.
Fonte: www.dirittodautore.it