Nel disegno di legge N. 1441-ter-C approvato ieri dalla Camera, leggiamo alcuni articoli riguardanti il diritto d’autore:
c) dopo l’articolo 25-octies è inserito il seguente:
«Art. 25-novies. – (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941».
4. L’articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«Art. 239. – (Limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore). – 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L’attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall’azienda».
5. Il comma 2 dell’articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
7. All’articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le controversie in grado d’appello nelle materie di cui all’articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell’ambito di essi una pronuncia sulla competenza».
Ora il disegno passa all’esame definitivo del Senato.
Fonte: www.dirittodautore.it