Il 10 marzo scorso l’Avvocato Generale ha presentato le proprie conclusioni nella causa C462/09 (Stichting de Thuiskopie contro Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee, e Opus Supplies Deutschland GmbH), relativa alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden in merito all’analisi dell’equo compenso di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE (2). Pur se la definizione del soggetto tenuto a versare tale compenso è stata recentemente trattata nella causa Padawan (3), la domanda di pronuncia pregiudiziale differisce da tale causa in quanto contiene un elemento transnazionale.
La questione nuova che si pone è quindi se, per effetto dell’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29, debba essere data della legislazione nazionale che dà attuazione alla direttiva un’interpretazione che imponga ad una società coinvolta in un contratto di vendita a distanza, in virtù del quale essa vende beni via Internet ad acquirenti in uno Stato membro il cui diritto interno prevede un equo compenso, di versare tale compenso in uno dei due Stati membri.
Queste le conclusioni dell’Avvocato Generale:
“Gli artt. 5, n. 2 e 5, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, non impongono agli Stati membri un’unica soluzione in merito a come debba essere garantito il versamento dell’equo compenso ai titolari del diritto d’autore qualora lo Stato membro si sia avvalso della facoltà di consentire la copia per uso privato di opere protette dal diritto d’autore e di altro materiale protetto. Queste disposizioni escludono qualsiasi interpretazione della legislazione interna pertinente che non garantisca l’effettivo versamento di tale equo compenso da parte di un venditore a distanza di supporti per la riproduzione di dette opere o altro materiale protetto il quale abbia come obiettivo i consumatori in detto Stato membro, a meno che il venditore non abbia già versato un analogo compenso nello Stato membro in cui ha luogo la transazione”.