Abbiamo ricevuto oggi un aggiornamento relativo alla questione dell’assegno di professionalità.
A sorpresa rispetto a quanto preventivato, è stata emessa la sentenza relativa al ricorso contro la soppressione del predetto assegno presentato presso il Tar del Lazio.
In allegato a questa comunicazione troverete il testo integrale della sentenza, resa ieri nel giudizio di cui all’oggetto, con la quale il Tar, respinte tutte le eccezioni di rito sollevate da controparte, ha tuttavia respinto il ricorso nel merito, ma allo scopo di rendervi meno gravoso il compito vi inoltriamo un estratto dalla comunicazione inviata dall’Avvocato Augusto Bianchi, dello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo, che illustra in modo chiaro ed esaustivo il contenuto del provvedimento del Tribunale Amministrativo.
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[…]In particolare il Tar:
in via preliminare
a) ha rilevato la ritualità della costituzione in giudizio degli aventi causa dei ricorrenti deceduti;
b) in accoglimento delle nostre argomentazioni, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del G.A.;
c) ha affermato l’ammissibilità dei motivi aggiunti;
nel merito,
ha rigettato il ricorso ritenendo in estrema sintesi che:
d) i provvedimenti adottati dal Commissario non esorbitavano dai poteri conferitigli dalla legge, considerato che il Fondo di Solidarietà non è dotato di personalità giuridica distinta, né può considerarsi un patrimonio separato da quello della Siae, ma è dotato soltanto di contabilità separata;
e) non vi sarebbe stata alcuna violazione dell’art. 20 dello Statuto, il quale si limitava a richiamare genericamente la necessità di prevedere “forme di solidarietà”, demandando ad un successivo regolamento l’individuazione delle specifiche prestazioni;
f) non sarebbe configurabile alcun diritto quesito, considerata la transitorietà della disciplina invocata dai ricorrenti, desumibile dalle norme del Regolamento approvate nel 1991 e nel 1994;
g) sarebbe invece configurabile una violazione della l. 252/05, attesa la natura previdenziale dell’assegno di professionalità.
Il termine per impugnare tale sentenza, considerato il periodo di sospensione feriale dei termini e salvo che controparte non effettui la notifica della stessa, scadrà il prossimo 25.2.2014. […]
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