Nella seduta del Senato n. 751 del 01/03/2005, in sede di discussione del disegno di legge n. 3276, intitolato “Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere =strategiche, per la mobilita’ dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione”, è stato approvato il seguente emendamento all’art. 3 del decreto legge 7/2005:
3.140
LA COMMISSIONE
Approvato con un subemendamento
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
«3-bis. All’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa”. 3-ter. All’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: “Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato”. 3-quater. All’articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: “per trarne profitto” sono sostituite dalle seguenti: “a fini di lucro”. All’articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: “comunica al” sono sostituite dalle seguenti: “mette a disposizione del”. 3-quinquies. All’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 è abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d’autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l’informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse. Nell’ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I Codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. 3-sexies. Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato».
Il testo definitivo è stato approvato ieri dal Senato, si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.