Molti si chiedono dopo la sentenza emessa dal giudice americano contro una donna coinvolta nella distribuzione illegale di file quale sia la situazione normativa nel nostro Paese.
La normativa italiana sul diritto d’autore, che regola la tutela delle opere musicali, è oggetto della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni (di seguito l.d.a.).
Al fine di chiarire l‘attuale situazione e i comportamenti oggetto di rilevanza penale, a parte i profili di responsabilità civile sempre tutelati e che prevedono per i titolari dei diritti un’azione giudiziaria con richiesta di risarcimento del danno, le norme in vigore colpiscono, con diversi livelli di intensità sia chi scarica, sia chi condivide.
Chi scarica semplicemente rischia una sanzione amministrativa, quella prevista dall’art. 174-ter l.d.a. Per colui che invece mette in condivisione opere protette, occorre distinguere tra chi lo fa a fini di lucro e chi lo fa per profitto. Nel primo caso si ricade nelle ipotesi dell‘art. 171-ter comma 2, lett. a-bis) l.d.a., con sanzioni molti pesanti. Chi condivide senza una contropartita economica, rimane soggetto a una sanzione penale che è quella dell’art. 171, comma 1, lett. a-bis).
Fino ad oggi sono state oltre 500 le persone coinvolte in Italia per pirateria sul p2p a seguito di indagini della magistratura.