La legge n. 34 del 25 febbraio 2008 (G.U., supplemento ordinario, n. 56 del 6 marzo 2008) ha ulteriormente modificato la legge sul diritto d’autore (n. 633/41), fissando una diversa modalità di computo del diritto di seguito, cioè il diritto dell’autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti di vedersi riconosciuta una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima.
Vi ricordiamo che la nuova normativa è applicabile alle vendite effettuate dal 21 marzo 2008 in poi. Per le vendite effettuate in data anteriore resta, invece, valida la precedente normativa. E’ attivo nel sito S.I.A.E un nuovo calcolatore che consente il calcolo del diritto di seguito per le transazioni effettuate dal 9 aprile 2006 al 20 marzo 2008 e per quelle effettuate dal 21 marzo 2008 in poi.
Vi suggeriamo di visitare il link :
http://www.siae.it/OlafDDS_CalcolaCompenso.asp?click_level=3400.0300&link_page=OlafDDS_Compensi.htm”
utile sia per il calcolo del compenso sia per approfondimenti sulle modifiche intervenute tra la precedente e nuova normativa.
Tale compenso è a carico del venditore ed è dovuto per tutte le vendite successive alla prima in cui partecipi, come venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte. Saranno quindi soggette ad esso le transazioni di gallerie, case d’asta o mercanti d’arte, mentre saranno escluse le vendite dirette tra privati.
L’importo del compenso sarà in percentuale, individuato per scaglioni, su quanto ottenuto per ogni vendita.