Ancora un emendamento al DDL n. 3400.
Questa volta è il Senatore Marano di Forza Italia a proporre un nuovo emendamento che di seguito riportiamo.
Dopo il comma tre, aggiungere il seguente:
“4. Le amministrazioni che esercitano la vigilanza sulla SIAE promuovono la revisione dello statuto per adeguarlo al più compiuto e coerente rispetto dei criteri di cui all’art. 13, comma 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 non chè ai seguenti principi:
a) composzione degli organi dell’ente in modo tale che sia garantita la reale rappresentatività della base associativa attraverso l’attribuzione agli associati apparteneneti a ciascuna sezione in cui si articola la SIAE di un numero di membri proporzionale alla percentuale dei proventi generati da ciascuna sezione in rapporto al totale dei proventi complessivamente incassati dalla SIAE:
b) attribuzione al Consiglio di Amministrazione di soli poteri e doveri di programmazione, indirizzo relativo e controllo strategico, ai sensi del principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione di cui al decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165;
c) il riconoscimento del diritto di associazione anche in capo ai titolari dei diritti connessi.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
“5. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono sciolti gli organi della SIAE e viene contestualmente nominato un commissario straordinario al fine di assicurare la gestione della SIAE nelle more dei processi di revisione statutaria di cui al comma precedente e sino alla ricostruzione degli organi a seguito della definitiva approvazione del nuovo “statuto”.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
“6. Durante il periodo di commissariamento dell’Ente, le funzioni del collegio dei revisori sono assicurate da un comitato di vigilanza, composto da tre persone e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
“7. Nel caso di gravi motivi nonché di gravi inosservanze da parte dell’Ente delle disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, può in ogni momento procedere allo scioglimento degli organi di amministrazione dell’Ente e alla nomina di un commissario straordinario, il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi ed entro sei mesi provvede ad attivare le procedure per la loro ricostituzione: I componenti degli organi disciolti ai sensi del presente comma non possono nuovamente fare parte degli organi dell’Ente per una durata corrisponente a due mandati.